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Deliberazione Co.re.com. Puglia n. 39/24

La L. 40/2007, all’art. 1, co. 3, fa esplicito divieto agli operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica di imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Nelle proprie memorie, l’operatore sostiene che il contratto de quo si sottrarrebbe alla disciplina testé citata in ragione del suo carattere negoziato. L’esame del contratto e degli allegati in atti, tuttavia, consente di individuare le caratteristiche del contratto per adesione anche nel caso che ci occupa.

Il documento, infatti, è chiaramente predisposto dal solo operatore, è accettato dall’utente “in blocco” e prevede l’accettazione di clausole predisposte per regolare un numero indeterminato di rapporti contrattuali: le stesse condizioni generali di contratto che prevedono il preavviso di novanta giorni, del resto, sin dalla denominazione, sono preordinate a un’applicazione generalizzata. Deve dunque ritenersi di essere in presenza di un contratto per adesione, che in quanto tale è regolato dalle disposizioni del c.d. “Decreto Bersani”.

L’Autorità, infatti, ha più volte chiarito che detta disposizione si applica indifferentemente alle persone fisiche come alle persone giuridiche. L’Agcom ha infatti dettato, attraverso le proprie linee guida, un vademecum per la corretta applicazione delle disposizioni di settore, nel quale ha chiarito, tra l’altro, che i diversi operatori presenti sul mercato sono tenuti a non imporre vincoli o causare ritardi nella fase di recessione anche per quanto riguarda i contratti stipulati con aziende e clienti “business”. Il diritto di recesso con preavviso non superiore a 30 giorni (in qualsiasi momento e senza applicazione di penali, salvi i costi giustificati), previsto dalla cd. “Legge Bersani” nei contratti per adesione, deve essere rispettato dagli operatori anche con riguardo ai clienti business.


Deliberazione Co.re.com. 28-03-2024 1711715108560

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