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Deliberazione Co.re.com. Campania n. 9/24

Alla luce dell’istruttoria svolta e degli atti depositati e della documentazione a supporto si motiva quanto segue. In riferimento alla eccezione di inammissibilità proposta dalla parte convenuta, essa non è da ritenersi accoglibile, atteso che in sede di conciliazione le richieste di indennizzo si fondano su Carta di Servizio dell’operatore, mentre in sede di definizione gli indennizzi vengono regolati dalla delibera n. 347/18/CONS. e ss. Nel merito. Nell’arco temporale compreso tra il reclamo e il ripristino del servizio, le parti adducono motivazioni differenti relativamente al calcolo dei giorni da indennizzare.

Pertanto, alla luce della documentazione presente in fascicolo, l’arco temporale da considerarsi al fine di riconoscimento di indennizzo va dalla data di presentazione reclamo e sino alla data rinuncia rapporto contrattuale e dalla data di accettazione dell’intervento dell’istante e sino alla data programmata per l’intervento. Il tutto per un numero complessivo di giorni pari a 120. In riferimento agli indennizzi da applicare sulla scorta del Regolamento vigente, trova applicazione il combinato disposto dell’art. 6, c. l, e art. 13, c. 1., 2., 3. L’istante nel proprio reclamo, cosi come nel formulario proposto e nelle note di replica, fa genericamente riferimento alla interruzione del servizio di linea telefonica con servizi annessi, senza mai specificare in maniera chiara se la interruzione del servizio sia relativa solamente alla linea telefonica o anche quella internet. Del resto, la computazione dell’indennizzo richiesto che ristante effettua in base alla delibera n. 347/18/CONS tiene presente unicamente di una doglianza, senza precisare se trattasi di linea telefonica o internet. Alla luce di quanto sopra, in ossequio al principio di corrispondenza tra quanto chiesto e pronunciato, confermando il numero di giorni per i quali riconoscere indennizzo, si esplicita il seguente criterio di indennizzo: € 6,00 per la linea voce X 2, poiché trattasi di utenza di affari + 1/3 per i servizi fomiti su banda ultra larga da applicare al numero dei giorni stabiliti, ovvero n. 120.


Deliberazione Co.re.com. 26-03-2024 1711531508526

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