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Deliberazione Co.re.com. Campania n. 8/24

Sulla base dell’istruttoria svolta, le ragioni dell’istante appaiono fondate alla luce del quadro normativo di riferimento. In particolare, gli allegati l e 2 alla Delibera n. 456/16/CONS riconoscono i servizi richiesti dall’istante tra i Servizi Universali. Inoltre, l’art. 96 del d.lgvo 259/2003 prevede la designazione, da parte dell’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, di un operatore incaricato di fornire “servizio universale”. Tale operatore, attualmente, risulta individuato proprio in Telecom Italia spa.

Ancora, l’art. 52 del Codice delle comunicazioni elettroniche, statuisce al c. 2 “II proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini”.

Quanto poi al presunto regime privatistico della strada asserito dall’operatore e dal Comune, corre l’obbligo di notare come l’attribuzione di toponimo e numeri civici lungo una strada siano da qualificare quali elementi di pubblicità di una strada.


Deliberazione Co.re.com. 26-03-2024 1711531446096

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