Deliberazione Co.re.com. Campania n. 11/24
Sulla base dell’istruttoria svolta, 1’istante non ha fornito la prova di aver stipulato il contratto di acquisto/noleggio degli apparecchi in ragione della garanzia di assistenza/manutenzione di 36 mesi, non risultando nella documentazione prodotta alcuna circostanza in tal senso. E quindi da respingere la doglianza di nullità totale dei contratti e certamente non può accogliersi la domanda di “restituzione totale di tutte le cifre versate” all’operatore che su tale accertamento espressamente si fonda. Poiché il presente procedimento non è legato a severi formalismi in ordine alla formulazione della domanda, la richiesta dell’utente può certamente considerarsi come una richiesta di rimborso di quanto pagato indebitamente non esclusivamente a causa della nullità del contratto, ma in generale del comportamento scorretto tenuto dall’operatore. Ciò posto, sussiste il diritto alla restituzione delle somme pagate per l’abbonamento mensile dei contratti di manutenzione/assistenza degli apparecchi.
Sulla base delle informazioni in fattura, non smentite dalle condizioni generali prodotte dall’operatore, l’utente aveva acquistato a rate due telefoni e aveva diritto all’assistenza a condizione ovviamente di essere in regola con il pagamento dell’abbonamento mensile e del verificarsi una fattispecie rientrante nella garanzia. Non è possibile però decidere se nella fattispecie dedotta vi era diritto all’attivazione della garanzia, perché ristante non ha prodotto le richieste di assistenza e ciò impedisce di conoscere il loro contenuto e di accertare se gli interventi ivi invocati rientrassero nelle condizioni di garanzia, in disparte la verifica delle altre condizioni necessarie all’operati vita; quindi non ci sono elementi sufficienti per imporre all’operatore l’ obbligo di sostituzione e/o riparazione dei telefoni. Può però accertarsi che il rifiuto delle garanzie è illecito perché fondato su motivazioni non provate.
Infatti, nonostante le carenze documentali appena evidenziate, risultano provate le circostanze che ristante ha formulato le richieste di assistenza/manutenzione alle date indicate e che l’operatore le ha respinte adducendo come motivo la scadenza della garanzia e l’inesistenza della garanzia per l’altro in noleggio; tanto si afferma perché l’operatore non ha negato di aver ricevute le richieste o di aver risposto nel senso indicato dall’ utente. Svoltisi così i fatti, è chiaro che l’operatore non poteva rifiutare le garanzie per i motivi da essa indicati perché le garanzie erano operative ed efficaci nei termini esposti in precedenza ed il suo comportamento si è risolto in un inadempimento contrattuale, ovviamente del solo contratto di manutenzione/assistenza con conseguente sua risoluzione ed obbligo di restituzione delle somme percepite per il canone di assistenza. Pertanto, la domanda di restituzione di somme può essere accolta solo parzialmente e nei termini anzidetti. a domanda di cessione a titolo gratuito degli apparecchi telefonici acquistati a rate/noleggiati deve essere respinta, perché non vi sono pattuizioni tra le parti che prevedano un simile trasferimento, se non ad integrale pagamento delle rate. Ne una tale conclusione può derivare dalla eventuale nullità dei contratti di acquisto/noleggio che comunque, come detto, innanzi non è provata; anzi l’accertamento della loro nullità comporterebbe l’obbligo di restituzione degli apparecchi.
Deliberazione Co.re.com. 26-03-2024 1711531698686
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