Deliberazione Co.re.com. Abruzzo n. 11/24
Preliminarmente, l’eccezione di improcedibilità/inammissibilità dell’istanza sollevata dal gestore nella propria memoria difensiva, invocando genericamente al riguardo la ritenuta violazione dei presupposti formali previsti ai fini del corretto deposito delle istanze dagli artt. 6 e 14 del vigente Regolamento di procedura delle controversie, non risulta accoglibile in quanto gli elementi richiesti a pena di inammissibilità dagli articoli richiamati risultano tutti presenti. Tanto ciò è vero che il termine assegnato dal Corecom a fini integrativi alla parte istante non è stato fissato a pena di inammissibilità dell’istanza ma a fini di approfondimento istruttorio.
Nel merito, si ritiene funzionale alla trattazione delle singole richieste di parte istante muovere anzitutto dall’analisi della disciplina di cui alla Del. 519/15/CSP, recante il “Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche”, che il Sig. XXX ritiene non essere stata rispettata dal gestore avuto riguardo alla modalità di comunicazione della modifica contrattuale oggetto di contestazione in quanto non effettuata tramite SMS ma unicamente tramite fattura.
Sul punto, l’Allegato 1 alla Del. 519/15/CONS, dedicato alle “Modalità per la comunicazione agli utenti di modifiche contrattuali e del conseguente diritto di recesso, ai sensi dell’art. 70, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche”, stabilisce: “1. Gli operatori che intendono modificare le condizioni economiche o contrattuali sono tenuti a comunicare agli utenti interessati, con adeguato preavviso non inferiore a trenta giorni, il contenuto delle modifiche ed i motivi che le giustificano, la data di entrata in vigore delle stesse e l’informativa completa sul diritto di recedere dal contratto senza penali. 2. La comunicazione in fattura è effettuata tramite avviso separato dalle eventuali ulteriori comunicazioni, con caratteri tali da richiamare l’attenzione degli utenti e recante la seguente intestazione: “COMUNICAZIONE IMPORTANTE: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO” o similare. 3. In ogni caso, la comunicazione avviene anche tramite pubblicazione da parte dell’operatore di apposita informativa presso i punti vendita e sul proprio sito web, con avviso in home page, nonché: a) per le utenze mobili, tramite invio alle utenze interessate di un SMS informativo che inizi con la seguente dicitura “Modifica delle condizioni contrattuali”, o similare, e che indichi, almeno, il contenuto delle modifiche e la data di entrata in vigore delle stesse, con l’invito a verificarne gli ulteriori dettagli tramite i canali divulgativi sopra elencati, fermo restando l’obbligo di informativa sul diritto di recesso di cui al paragrafo 4; b) …. 4. Indipendentemente dalla modalità di comunicazione utilizzata, l’informativa sul diritto di recesso deve contenere, oltre alla indicazione delle modalità per l’esercizio di tale diritto, la seguente dicitura “Hai diritto entro il gg.mm [OVVERO entro tale data SE GIA’ INDICATA LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA] di recedere dal contratto, o di passare ad altro operatore, senza penali”.
In proposito, l’istante ritiene che la previsione di cui al par. 3, lett. a) circa l’invio, per le utenze mobili, dell’SMS informativo sia, nel caso di cui si verte, esattamente l’oggetto della pregiudizievole condotta posta in essere dall’Operatore dal momento che lo stesso avrebbe preannunciato l’imminente modifica contrattuale solo tramite comunicazione in fattura invece che anche mediante invio di apposito messaggio telefonico. Da qui la richiesta di attribuzione di indennizzi a vario titolo ritenuti spettanti.
In realtà, già nella sintesi della consultazione pubblica avviata in ordine all’oggetto della invocata Del. 519/15/CONS, l’Autorità ha chiarito: “… il provvedimento mira a garantire che le modalità di comunicazione avvengano nel pieno rispetto del diritto degli utenti ad una informazione effettiva e trasparente, che consenta loro di avere piena consapevolezza della modifica contrattuale e del conseguente diritto di recedere dal contratto, anche passando ad altro operatore. In tale prospettiva, di conseguenza, si giustifica la previsione, anche cumulativa, di speciali cautele nel caso di utenze che non comportano un abbonamento, al fine di ovviare alla difficoltà di comunicare direttamente e personalmente con l’interessato.”. Come si nota, dunque la previsione di più modalità informative ai fini che qui interessano è prevista come opzionale (‘anche cumulativa’) e non come tassativa. Tanto ciò è vero che, per estremo scrupolo istruttorio, il Corecom adito ha espressamente interrogato l’Agcom che, in ordine alla molteplicità delle tecniche di comunicazione delle modifiche contrattuali elencate nell’All. 1 alla Del. 519/15/CONS, incluso l’invio dell’SMS, ha così chiarito: “La comunicazione di modifica può avvenire mediante fattura o mediante SMS informativo; la modalità di comunicazione rientra nella scelta dell’operatore a patto che in aggiunta l’operatore fornisca l’informativa anche presso i punti vendita e sul proprio sito web, con avviso in home page (canali divulgativi ufficiali).
Il riferimento all’articolo 3, lettera a) dell’allegato 1 alla delibera 519 si riferisce alle utenze mobili di tipo prepagato, ovvero quelle ricaricabili per le quali non sussiste una documentazione cartacea di fatturazione, per le quali appunto l’unica informativa di variazione può essere resa mediante SMS.
L’alternatività dell’SMS informativo rispetto alla comunicazione in fattura si evince anche dal successivo comma 4 del citato articolo 3 che recita quanto segue: “Indipendentemente dalla modalità di comunicazione utilizzata, l’informativa sul diritto di recesso deve contenere, oltre alla indicazione delle modalità per l’esercizio di tale diritto, la seguente dicitura “Hai diritto entro il gg.mm [OVVERO entro tale data SE GIA’ INDICATA LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA] di recedere dal contratto, o di passare ad altro operatore, senza penali”. La dizione “Indipendentemente dalla modalità di comunicazione utilizzata” avvalora l’alternatività; è necessario che l’operatore provi l’avvenuta comunicazione a mezzo fattura o SMS”.
La richiesta di indennizzo per la mancata lavorazione del recesso, inoltre, non può trovare accoglimento, neppure in via analogica, in quanto non contemplata come specifica ipotesi dal vigente Regolamento Indennizzi di cui alla Del. 73/11/CONS e ss.mm.ii. in quanto già oggetto di riconosciuto ristoro da parte del gestore mediante il rimborso/storno degli importi riferiti al periodo sopra indicato. In tali fattispecie, del resto, come più volte chiarito dall’Agcom (ex multis: Del. 83/14/CIR, delibera n. 16/16/CIR, Det. 69/18/DTC), con la disdetta contrattuale l’utente, manifestando la volontà espressa di rinunciare alla prestazione può subire, in caso di mancata chiusura del rapporto contrattuale, quale unico disagio, quello di vedersi addebitare somme non dovute, disagio che viene ristorato mediante disposizione a carico del gestore inadempiente dello storno e/o del rimborso delle somme in questione, con chiusura della posizione contabile a suo carico. Pertanto, la mancata lavorazione del recesso non comporta automaticamente la configurazione della prestazione non richiesta indennizzabile ai sensi del Regolamento, risolvendosi per lo più, in una fruizione teorica del servizio senza obbligo di corrispondere alcun canone come nel caso in esame.
Deliberazione Co.re.com. 25-03-2024
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