Deliberazione Co.re.com. Emilia Romagna n. 14/24
Secondo un consolidato orientamento, se nell’istanza è formulata una richiesta di risarcimento danni (nel caso di specie: indennizzo per il disagio arrecato per non avere potuto usufruire per mesi della linea), come tale non accoglibile, non avendo questo Corecom poteri di cognizione in tal senso, in applicazione di un criterio di efficienza e ragionevolezza dell’azione (favor utentis), tale richiesta può essere interpretata come richiesta di accertamento di un comportamento illegittimo da parte dell’operatore e del conseguente diritto all’indennizzo, a prescindere dal nomen juris indicato dalla parte.
Ciò premesso, la richiesta avanzata dall’istante non può tuttavia essere accolta neppure se interpretata quale richiesta d’indennizzo per ritardo nell’attivazione del servizio (da compiersi entro 90 gg. dalla data di conclusione del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 3 delle Condizioni generali di contratto, allegate dall’Operatore) ex art. 4 dell’allegato A alla delibera 347/18/CONS, atteso che, in relazione alla linea XXXXXX, per ammissione dello stesso istante:
– il tecnico recatosi presso l’abitazione lo informava, da subito, della sussistenza di impedimenti tecnici all’attivazione della riferita linea (mancanza di cabina nelle vicinanze);
– dopo alcune settimane, un operatore della società, ugualmente, lo informava telefonicamente che non sarebbe stato possibile attivargli la linea e che gli sarebbe stata restituita la cifra versata a titolo di attivazione;
– riceveva una mail (allegata) nella quale l’operatore ribadiva, ulteriormente, che la linea non sarebbe stata attivata (a causa di un’impossibilità tecnica sconosciuta al momento della richiesta) e che, oltre alla risoluzione del contratto, gli importi sostenuti sarebbero stati restituiti entro 14 giorni.
Risulta, dunque, come l’istante sia stato, in effetti, fin da subito adeguatamente informato circa l’esistenza delle suddette problematiche tecniche (ostative all’attivazione della linea), comportanti la risoluzione del contratto e la restituzione dell’importo corrisposto (quest’ultima poi effettivamente avvenuta, come sopra riportato).
In base a tanto, non ravvisandosi alcuna responsabilità imputabile all’Operatore in riferimento a quanto accaduto, si ribadisce la non accoglibilità della richiesta di indennizzo avanzata.
Deliberazione Co.re.com. 20-03-2024 (1)
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