Corte giustizia UE sez. VII, 14/03/2024, n.429
Inderogabilità della legge applicabile ai contratti stipulati da consumatore in mancanza di una valida scelta
Tenuto conto del fatto che l’articolo 6 del regolamento Roma I riveste un carattere non solo specifico, ma anche esaustivo, cosicché le regole di conflitto di leggi previste da tale articolo non possono essere modificate o integrate da altre regole di conflitto di leggi stabilite in tale regolamento, a meno che una disposizione particolare contenuta in detto articolo non operi un rinvio espresso a queste ultime, non è possibile scegliere nessun’altra legge, anche qualora tale altra legge, determinata in particolare in base ai criteri di collegamento previsti all’articolo 4 di detto regolamento, sia più favorevole al consumatore
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