Corte giustizia UE sez. V, 14/03/2024, n.536
Nell’estinzione anticipata di un credito relativo ad un immobile è importante che l’indennizzo non superi la perdita economica del creditore
L’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva n. 17/2014/UE deve essere interpretato nel senso che in caso di rimborso anticipato di un credito ai consumatori relativo a un bene immobile residenziale, gli Stati membri devono provvedere affinché il calcolo, da parte del creditore, del mancato guadagno in ragione del rendimento forfettario della somma rimborsata anticipatamente comporti che l’indennizzo sia equo e obiettivo, che tale indennizzo non superi la perdita economica sofferta dal creditore e che non sia imposta alcuna penale al consumatore. La direttiva n. 17/2014/UE non richiede che tale calcolo tenga conto del modo in cui il creditore utilizza effettivamente l’importo rimborsato anticipatamente.
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