Consiglio di Stato sez. VI, 01/03/2024, n.2024
Modalità di sottoscrizione dei contratti di teleselling
Per il teleselling, il contratto si intende concluso con l’accettazione e la sottoscrizione per iscritto dell’offerta da parte del consumatore, salvo previo consenso a una modalità alternativa di conclusione tramite supporto durevole. Il professionista ha l’obbligo di informare il consumatore in modo chiaro e completo su questa modalità alternativa e sulle conseguenze giuridiche ad essa collegate. La mera richiesta di un consenso generico alla registrazione non è sufficiente per soddisfare i requisiti di legge.
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