Corte giustizia UE sez. II, 29/02/2024, n.299
L’esistenza di circostanze straordinarie che rendono impossibile l’esecuzione di un pacchetto turistico riguardano sia il luogo di destinazione che quello di partenza
L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva n. 2302/2015/UE deve essere interpretato nel senso che per determinare se circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, abbiano «un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione», possono essere prese in considerazione anche le conseguenze che si verificano nel luogo di partenza nonché nei diversi luoghi connessi alla partenza e al ritorno dal viaggio di cui trattasi, qualora esse incidano sull’esecuzione di tale pacchetto.
L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva n. 2302/2015/UE deve essere interpretato nel senso che la nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie (…) che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione» del viaggio in questione comprende non solo le circostanze che rendono impossibile l’esecuzione di tale pacchetto, ma anche le circostanze che, pur non impedendo tale esecuzione, comportano che essa non possa avvenire senza esporre i viaggiatori interessati a rischi per la loro salute e sicurezza, tenuto conto, se del caso, dei fattori personali relativi alla situazione individuale di tali viaggiatori. La valutazione di tale incidenza deve essere effettuata collocandosi, alla data della risoluzione del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi, nella prospettiva di un viaggiatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
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