Normativa

Comitato interm. Programmazione Economica – 29/02/2024, n.1

Gazzetta Ufficiale: 22/05/2024, n. 118

EPIGRAFE

DELIBERA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 29 febbraio 2024, n. 1 (in Gazz. Uff. 22 maggio 2024, n. 118). – Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 – Assegnazione di risorse per la realizzazione dell’intervento ferroviario «Potenziamento infrastrutturale direttrice Roma-Pescara. Raddoppio tratte interporto d’Abruzzo-Manoppello-Scafa (lotti 1 e 2)». (Delibera n. 1/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nella seduta del 29 febbraio 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l’art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all’art. 1-bis , inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall’Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l’art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l’art. 20, relativo all’organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF), con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro Piani nazionali di ripresa e resilienza;

Visto il «Piano nazionale di ripresa e resilienza» dell’Italia (di seguito anche «PNRR»), presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, valutato positivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota n. LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 5 dicembre 2023, approvata in data 8 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia e che determina la sostituzione di taluni interventi indicati nell’allegato alla precedente decisione;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l’art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all’art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge n. 59 del 1997, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l’art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l’intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell’art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni, e in particolare l’art. 44, comma 7-bis, il quale prevede che «con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l’Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell’obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l’art. 41, comma 1, che ha modificato l’art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l’art. 1, comma 177, il quale dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro, e l’art. 1, comma 178, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto dell’80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, con la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l’anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l’anno 2030;

Visto, inoltre, l’art. 1, comma 75, della citata legge n. 178 del 2020 con il quale il FSC, periodo di programmazione 2021-2027, è incrementato di 729,70 milioni di euro per l’anno 2027;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in particolare l’art. 2 con il quale la dotazione del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, è incrementata complessivamente di 15.500 milioni di euro secondo le annualità di seguito indicate: 850 milioni di euro per l’anno 2022, 1.000 milioni di euro per l’anno 2023, 1.250 milioni di euro per l’anno 2024, 2.850 milioni di euro per l’anno 2025, 3.600 milioni di euro per l’anno 2026, 2.280 milioni di euro per l’anno 2027, 2.200 milioni di euro per l’anno 2028, 600 milioni di euro per l’anno 2029, 500 milioni di euro per l’anno 2030 e 370 milioni di euro per l’anno 2031;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e in particolare l’art. 77, comma 3, il quale prevede che la dotazione del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, è incrementata di 200 milioni di euro nell’anno 2021;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che ha disposto il rifinanziamento del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, per un importo complessivo di 23.500 milioni di euro, in ragione di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e di 2.500 milioni di euro per l’anno 2029;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e in particolare l’art. 56, comma 1, il quale prevede che le risorse del FSC, programmazione 2021-2027, sono incrementate in termini di competenza di 1.500 milioni di euro per l’anno 2025;

Tenuto conto che sugli stanziamenti del FSC, programmazione 2021-2027, continuano a risultare indisponibili complessivi 6 miliardi di euro (1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3 miliardi di euro per il 2025), in applicazione dell’art. 56, comma 2, del citato decreto-legge n. 50 del 2022, nelle more della procedura di definanziamento degli interventi finanziati dal FSC 2014-2020 e precedenti cicli di programmazione, ai sensi del medesimo art. 56, per assenza di conseguimento di obbligazioni giuridicamente vincolanti alle date del 31 dicembre 2022 e 30 giugno 2023 (art. 44, comma 7, lettera b, e comma 7-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019), e che il citato articolo disponeva l’adozione di apposite delibere del CIPESS, entro novanta giorni dalla scadenza dei predetti termini, per l’accertamento del valore degli interventi definanziati, in relazione alle quali si sarebbe potuta determinare, nel limite di 6 miliardi di euro, l’esatta entità della riduzione delle risorse FSC 2021-2027 e rendere disponibili alla programmazione la quota residua;

Visto, inoltre, l’art. 26, comma 7, del citato decreto-legge n. 50 del 2022, il quale prevede che, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo per l’avvio di opere indifferibili;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e in particolare l’art. 1, il quale, al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, ha sostituito l’art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020 prevedendo che «la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l’attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d). La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), secondo principi di complementarità e di addizionalità»;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione dell’art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2 -quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

Vista la delibera CIPESS 15 febbraio 2022, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Anticipazioni al ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» con la quale, a valere sulle risorse del FSC 2021-2027, sono stati assegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 1, comma 178, lettere d) ed f), della citata legge n. 178 del 2020, complessivamente 4.680,085 milioni di euro per il finanziamento di interventi relativi a progetti infrastrutturali per la mobilità sostenibile e, in particolare, relativi a rete stradale, primaria e secondaria, rete ferroviaria e opere di interesse regionale e, in particolare, il punto 1.5 che prevede che «i bandi di esecuzione lavori o di appalto integrato, nel caso degli interventi allo stato di progettazione di fattibilità tecnico economica, dovranno essere aggiudicati entro il termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, superato il quale le risorse si intendono revocate automaticamente» e tenuto conto che la delibera in questione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2022;

Vista la delibera CIPESS 2 agosto 2022, n. 35, recante «Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 – Assegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell’art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020 di risorse per fronteggiare l’aumento eccezionale dei prezzi in relazione agli interventi infrastrutturali di cui alla delibera CIPESS n. 1/2022», con la quale è stato assegnato allo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento agli interventi infrastrutturali di cui alla citata delibera CIPESS n. 1 del 2022, l’importo complessivo di 1.564.474.259,20 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2021-2027 per fronteggiare l’aumento eccezionale dei prezzi e, in particolare, i punti 2.3 e 2.4 che prevedono che «Al fine di allineare la scadenza per l’acquisizione delle obbligazioni giuridicamente rilevanti (OGV), prevista dalla delibera CIPESS n. 1 del 2022 alla data del 4 dicembre 2023, alle scadenze del monitoraggio, si aggiorna tale termine al 31 dicembre 2023» e che «La mancata pubblicazione del bando o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione della lettera d’invito entro il 31 marzo 2023, costituiscono causa di revoca automatica dei singoli interventi»;

Vista la delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25, recante «Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome», nel cui preambolo viene data evidenza dell’importo residuo delle risorse FSC per la programmazione 2021-2027 a titolarità delle amministrazioni regionali e centrali, comprensivo delle assegnazioni già disposte con delibere del CIPESS o norme di legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l’altro, l’onorevole Raffaele Fitto è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, è stato conferito l’incarico per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del CIPESS, e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto d’ordine del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, prot. DIPE n. 1485-A del 13 febbraio 2024, e l’allegata nota di proposta di delibera per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, e la successiva nota, acquisita al prot. DIPE n. 2014-A del 27 febbraio 2024, e l’allegata nota integrativa, con la quale si propone, tra le altre cose, l’assegnazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di 720 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, per la realizzazione dell’intervento «Potenziamento infrastrutturale direttrice Roma – Pescara. Raddoppio tratte Interposto d’Abruzzo-Manoppello-Scafa (Lotti 1 e 2)» (CUP J84E21001320008) – soggetto attuatore R.F.I. S.p.a.;

Tenuto conto che la proposta di assegnazione, effettuata sulla base di quanto disposto dal citato art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020, come novellato dal citato decreto-legge n. 124 del 2023, si rende necessaria in quanto è venuta meno la copertura finanziaria sull’intervento originariamente prevista nell’ambito del PNRR, pari a 620 milioni di euro (misura M3C1 I-1.3), in conseguenza della revisione del medesimo PNRR (di cui alla citata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 5 dicembre 2023, approvata in data 8 dicembre 2023) che ha determinato lo stralcio dell’intervento in argomento;

Tenuto conto, altresì, che si rende necessario assicurare una copertura finanziaria al fabbisogno aggiuntivo di 100 milioni di euro, come espresso dal soggetto attuatore R.F.I. S.p.a., al fine di compensare il venir meno del corrispondente stanziamento previsto nella citata delibera CIPESS n. 1 del 2022 a causa della mancata rispetto dei termini per l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante stabiliti al punto 1.5 della medesima delibera;

Rilevata la necessità, anche in considerazione delle innovazioni introdotte con il citato decreto-legge n. 124 del 2023 in materia di programmazione e utilizzo delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, di determinare, entro un termine adeguato, un quadro finanziario puntuale delle risorse FSC 2021-2027 effettivamente disponibili e, a tal fine, di individuare, anche per stralci, gli interventi definanziati per mancato conseguimento di obbligazioni giuridicamente vincolanti alle date del 31 dicembre 2022 e del 30 giugno 2023 (sulla base di quanto previsto dal citato art. 44, comma 7, lettera b), e comma 7-bis) del decreto-legge n. 34 del 2019), nonché di definire le assegnazioni disposte in anticipazione, ai sensi della previgente normativa, a valere sul FSC 2021-2027, che risultano confermate all’esito della decorrenza dei termini indicati dalle citate delibere CIPESS n. 1 e n. 35 del 2022 ai fini della revoca automatica delle assegnazioni;

Considerato che, come riportato nella nota di proposta di delibera per il CIPESS e nella successiva integrazione, il Costo a vita intera (CVI) dell’intervento, comprensivo delle fasi preliminare e degli importi per appalto tecnologico dei due lotti, risulta essere pari a 951,492 milioni di euro coperti per 231,492 milioni di euro dal Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di cui all’art. 26, comma 7, del citato decreto-legge n. 50 del 2022, e per la restante quota con l’assegnazione di cui alla proposta;

Considerato, altresì, che l’intervento interessato dall’assegnazione in oggetto, il cui livello di progettazione disponibile è il piano di fattibilità tecnico-economica con previsione del perfezionamento delle relative gare d’appalto integrato nel 2024, è ritenuto di primaria rilevanza strategica per stabilire un efficiente collegamento trasversale appenninico e sanare l’inadeguatezza delle linee ferroviarie attualmente presenti nei territori interessati;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del CIPE», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota del 29 febbraio 2024, prot. n. 2085, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Considerato che il testo della delibera approvata nella presente seduta sarà trasmesso, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Regolamento interno del CIPESS sopra citato, al Ministero dell’economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Delibera:

Articolo Unico

  1. Revoca di risorse FSC 2021-2027 assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la delibera CIPESS n. 1 del 2022.

1.1 L’assegnazione di risorse FSC 2021-2027, disposta con la delibera CIPESS n. 1 del 2022 in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per complessivi 100 milioni di euro, finalizzata alla realizzazione dell’intervento ferroviario «Potenziamento infrastrutturale direttrice Roma – Pescara. Raddoppio tratte Interporto d’Abruzzo-Manoppello-Scafa (Lotti 1 e 2) – CUP J84E21001320008», è da intendersi revocata automaticamente per il mancato rispetto dei termini per l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante, come stabilito al punto 1.5 della citata delibera.

1.2 Le risorse revocate automaticamente rientrano nella disponibilità del FSC 2021-2027 per 7 milioni di euro nell’annualità 2024 e per 93 milioni di euro nell’annualità 2025.

  1. Assegnazione di risorse per la realizzazione dell’intervento ferroviario «Potenziamento infrastrutturale direttrice Roma – Pescara. Raddoppio tratte Interporto d’Abruzzo-Manoppello-Scafa (Lotti 1 e 2)».

2.1 A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, è assegnato, ai sensi del citato art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020, come novellato dal decreto-legge n. 124 del 2023, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’importo complessivo di 720 milioni di euro per la realizzazione dell’intervento ferroviario «Potenziamento infrastrutturale direttrice Roma – Pescara. Raddoppio tratte Interporto d’Abruzzo-Manoppello-Scafa (Lotti 1 e 2) – CUP J84E21001320008».

2.2 L’amministrazione assegnataria delle risorse di cui alla presente delibera, con le conseguenti responsabilità in termini di definizione del sistema di gestione e controllo dell’intervento, nonché di monitoraggio procedurale e finanziario dello stesso, è individuata nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto già amministrazione titolare del corrispondente finanziamento nell’ambito del PNRR, nonché già amministrazione assegnataria delle risorse di cui alla precedente delibera CIPESS n. 1 del 2022. Il soggetto attuatore dell’intervento è individuato in R.F.I. S.p.a.

2.3 Il Costo a vita intera (CVI), comprensivo delle fasi preliminari e degli importi per appalto tecnologico dei due lotti, risulta essere pari a 951,492 milioni di euro, di cui 231,492 milioni di euro a carico delle risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili e 720 milioni di euro a carico del FSC 2021-2027.

2.4 Nel tenere conto delle disponibilità di competenza delle risorse FSC 2021-2027 sul bilancio dello Stato, nonché del meccanismo di corresponsione delle medesime a rimborso, l’imputazione finanziaria annuale è determinata secondo il seguente profilo:

2024 2025 2026 2027 Totale
7.000.000,00 90.759.009,55 389.204.001,42 233.036.989,03 720.000.000,00

2.5 Ai fini del trasferimento delle risorse si procede nei limiti delle disponibilità annue di cassa del FSC, previa verifica dell’avanzamento procedurale e realizzativo dell’intervento da parte del competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riconoscimento in favore di R.F.I. S.p.a. a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute.

2.6 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura la costante alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 124 del 2023, nonché l’invio, con cadenza almeno semestrale, al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri di una relazione relativa all’attuazione dell’intervento.

2.7 Dell’assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell’80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2021-2027.

  1. Risorse FSC 2021-2027 disponibili – Quadro finanziario aggiornato.

3.1 Al fine di determinare un quadro finanziario puntuale delle risorse FSC 2021-2027 effettivamente disponibili si dispone che il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sottoponga a questo Comitato una o più proposte di delibera, da adottare entro il 30 settembre 2024, atte a:

  • individuare, anche per stralci, gli interventi definanziati per mancato conseguimento di obbligazioni giuridicamente vincolanti alle date del 31 dicembre 2022 e del 30 giugno 2023 (sulla base di quanto previsto dal citato art. 44, comma 7, lettera b), e comma 7-bis) del decreto-legge n. 34 del 2019);
  • definire le assegnazioni disposte in anticipazione, ai sensi della previgente normativa a valere sul FSC 2021-2027, che risultano confermate all’esito della decorrenza dei termini indicati dalle citate delibere CIPESS n. 1 e n. 35 del 2022 ai fini della revoca automatica delle assegnazioni.

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