Ordinanza ministeriale – 19/02/2024, n.1
Gazzetta Ufficiale: 21/02/2024, n. 43
EPIGRAFE
ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE – COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA 19 febbraio 2024, n. 1 (in Gazz. Uff. 21 febbraio 2024, n. 43). – Proroga delle misure di cui all’ordinanza n. 5/2023 del 24 agosto 2023, recante: «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana». (Ordinanza n. 1/2024).
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA Peste SUINA AFRICANA
Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificata dall’art. 29 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 e, in particolare, gli articoli 1 e 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2023 recante nomina del dott. Vincenzo Caputo a Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA), ai sensi dell’art. 2 del citato decreto-legge n. 9/2022;
Vista l’ordinanza 24 agosto 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 5, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della Peste suina africana», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2023;
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili – «Normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, che categorizza la Peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell’Unione e che non appena individuata richiede l’adozione immediata di misure di eradicazione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l’art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all’art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l’autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la Peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell’art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;
Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023, inviato alla Commissione europea per l’approvazione ai sensi dell’art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonché il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 12 dicembre 2022;
Visti i resoconti delle riunioni del gruppo operativo degli esperti di cui al citato decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, pubblicati sul portale del Ministero della salute;
Visti i resoconti delle riunioni dell’Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall’art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, pubblicati sul portale del Ministero della salute;
Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante «Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2023;
Visto il Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e azioni strategiche per l’elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da Peste suina africana (PSA). Anni 2023-2028, trasmesso dal Commissario straordinario alla Peste suina africana alle regioni e province autonome con nota n. 0001329-18/10/2023-CSPSA-MDS-P;
Considerato che, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 9/2022, così come modificato dall’art. 29 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, unitamente agli interventi urgenti di cui all’art. 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l’eradicazione della Peste suina africana;
Considerato, altresì, che ai sensi dell’art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 9/2022 il Commissario straordinario, nell’ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, può adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite;
Considerato, inoltre, che la Peste suina africana continua a diffondersi nel territorio nazionale, assumendo anche un andamento discontinuo con l’insorgenza di focolai puntiformi, talvolta a distanze considerevoli, tali da non trovare giustificazione nella contiguità territoriale;
Tenuto conto dell’imminente termine di validità delle disposizioni contenute nella citata ordinanza del 24 agosto 2023, n. 5;
Sentiti il Centro di referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per gli aspetti di rispettiva competenza;
Considerato il persistere di casi di positività alla PSA nei suidi selvatici, accertati e confermati attraverso diagnosi di laboratorio dagli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti;
Rilevato che l’adozione delle precedenti ordinanze ha reso possibile, attraverso una adeguata gestione e un coordinamento delle attività legate al contenimento dell’emergenza, un’applicazione più incisiva delle misure utili a contrastare la diffusione e la persistenza della malattia da Peste suina africana;
Ritenuto necessario, pertanto, di prorogare la validità delle misure contenute nella citata ordinanza, ai fini del controllo e del monitoraggio della filiera suinicola e di preservare l’equilibrio della fauna selvatica;
Dispone:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
- Le misure disposte con l’ordinanza del 24 agosto 2023, n. 5, avente ad oggetto «Misure di controllo ed eradicazione della Peste suina africana» sono prorogate fino al 31 marzo 2024.
Articolo 2
Disposizioni finali
- Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla Regione Sardegna ai sensi dell’art. 2, comma 10, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, modificato dall’art. 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112.
- La presente ordinanza si applica a decorrere dalla sua emanazione, è immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni interessate ai sensi dell’art. 2, comma 6, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, così come modificato dall’art. 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112 e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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