L’avvocato antistatario
In caso di condanna alla spese in favore del procuratore antistatario, il legale dovrà:
- Emettere fattura nei confronti del proprio assistito (ai sensi dell’articolo 18 del Dpr n. 633/1972);
- Rilasciare alla parte soccombente una ricevuta per le spese da quest’ultima pagate;
- Evidenziare nella fattura resa nei confronti del suo cliente che il pagamento è stato effettuato dal soggetto soccombente.
Il cliente – che può portarla in detrazione – dovrà pagare solamente l’IVA (non vi è ritenuta d’acconto): egli è infatti il soggetto passivo d’imposta che ha diritto alla detrazione.
In tal caso, il soccombente, che effettua materialmente il pagamento, non ha quindi diritto alla detrazione: l’importo addebitatogli con ricevuta non contiene l’esposizione dell’IVA.
Inoltre, se il soccombente è sostituto d’imposta, deve applicare le ritenute d’acconto anche se le prestazioni sono rese nell’interesse di terzi.
Nel caso in cui però la parte vittoriosa non abbia titolo per portare in detrazione l’IVA, questa sarà corrisposta dalla parte soccombente.
In caso di sentenza provvisoriamente esecutiva con distrazione delle spese in favore dell’antistatario, quante copie del titolo in forma esecutiva vanno notificate al debitore?
Una sola sentenza in favore della parte vincitrice e del procuratore antistatario? Si può notificare un precetto unico? L’esecuzione può essere unica? O vanno notificate due sentenze e due atti di precetto?
Il difensore distrattario è l’unico soggetto legittimato ad intimare il precetto di pagamento delle spese legali al debitore (Trib. Trieste, 31/05/2011)
Inoltre, secondo la Cassazione il precetto nell’interesse del procuratore antistatario è nullo se non non sia stato preceduto dalla notifica di titolo esecutivo nell’interesse dello stesso procuratore (Cassazione, 21/03/2014, n. 6763)
Di conseguenza, per il recupero delle spese legali da parte del difensore antistatario, ciò che conta è che il titolo sia notificato nell’interesse del difensore.
Potranno dunque notificarsi due titoli, uno in favore della parte vincitrice, uno in favore del difensore per le spese legali o, alternativamente, anche un solo titolo purchè sia espressamente notificato nell’interesse di entrambe le parti.
A seguito della notifica del titolo in suo favore, il procuratore antistatario potrà notificare distinti atti di precetto (uno per la sorte, uno per le spese legali) o un unico precetto. In seguito, si procederà a più processi di esecuzione distinti, che potranno essere riuniti.
A conferma di quanto detto ecco due pronunce della Cassazione sul punto:
- Sulla notifica di un unico titolo: La notificazione di una sola copia del titolo esecutivo, contenente il credito di due creditori non legati da vincolo di solidarietà attiva (come nel caso della parte e del difensore antistatario), da parte dell’avvocato che agisce nella qualità di procuratore di entrambi, non comporta alcuna nullità, a fronte di due precetti correttamente notificati da ciascuno dei due creditori (Cass., 27/12/2012, n. 23914).
- Sulla notifica di un unico atto di precetto: nel caso di titolo esecutivo da un provvedimento giurisdizionale di condanna di un soggetto al pagamento di distinte somme di danaro in favore di più soggetti non legati da vincolo di solidarietà attiva, costoro possono notificare al debitore un unico precetto e procedere poi insieme agli atti esecutivi, in più processi esecutivi distinti, anche se contestuali e riuniti. Nè è configurabile una nullità del precetto per essere indicati i diversi crediti in una unica somma complessiva, risultando l’oggetto di ciascun credito dal titolo esecutivo, notificato – al debitore, depositato dai creditori ed inserito nel fascicolo dell’esecuzione (Cassazione, Sez. III Civ., 09 febbraio 1981, n. 798).
In conclusione: Per non commettere errori e per evitare eventuali opposizioni, pur contestabili, si consiglia al legale antistatario di notificare un titolo esecutivo ed un precetto, per il solo ed esclusivo fine del recupero delle spese legali, autonomi rispetto a quelli per il recupero della sorte in favore della parte vincitrice.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore del soggetto interessato esclude la possibilità per l’avvocato difensore di richiedere la distrazione delle spese al giudice. In presenza di un provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, la eventuale richiesta di distrazione delle spese deve ritenersi priva di effetto (Cass., SS. UU., 20/01/2014, n. 1009)
La sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l’ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un’espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell’I.V.A. che la medesima parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore.
Tuttavia, la deducibilità di tale imposta potrebbe, eventualmente, rilevare solo in ambito esecutivo, con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all’esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l’esigibilità dell’I.V.A. (Cass., 01/04/2011, n. 7551).
L’avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente non solo l’importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali, ma anche l’importo dell’Iva che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla (Cass. civ. Sez. II, 21/02/2012, n. 2474).
La notifica della sentenza al soccombente, effettuata dal difensore distrattario al solo scopo del recupero delle spese, essendo finalizzata alla realizzazione di un diritto proprio del procuratore, diverso ed autonomo rispetto alla posizione sostanziale della parte rappresentata, non fa decorrere nei confronti di quest’ultima il termine breve per proporre l’impugnazione, rimanendo per la stessa operante, in mancanza di specifica notificazione, il termine previsto dall’art. 327, primo comma, c.p.c. (Cass. 04/04/2013, n. 8215)
Il legale antistatario è tenuto alla restituzione delle somme pagate dalla parte soccombente in caso di riforma, in appello, della sentenza in cui aveva chiesto la distrazione delle spese a suo favore.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “la riforma o la cassazione della sentenza provvisoriamente eseguita ha infatti un effetto di “restitutio in integrum” e di ripristino della situazione precedente” (Cass. 28.1.2016, n. 1526)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese di lite, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento per la correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non già dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. (Cass. 16/04/2015, n. 7749)
Concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, il ricorso (o l’istanza) debbono essere notificati all’uno e all’altro (Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 12/07/2011, n. 15346).
In tema di spese giudiziali, il difensore della parte vittoriosa può proporre l’istanza di distrazione prevista dall’art. 93 c.p.c. nel processo stesso, sostituendosi alla parte difesa, mentre non può far valere il medesimo credito in un diverso giudizio, poiché tra il difensore della parte vittoriosa ed il soccombente non v’è alcun rapporto di diritto sostanziale (Cass. civ. Sez. I Ordinanza, 14/01/2011, n. 809).
L’istanza di distrazione delle spese processuali non introduce una nuova domanda nel giudizio: non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale. Ne consegue che da un lato l’impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, dall’altro che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benchè non evocato personalmente in giudizio (Cass. civ. Sez. III, 15/04/2010, n. 9062).
In tema di spese processuali, il capo della sentenza che ne dispone la compensazione può essere impugnato dalla parte e non anche dal difensore distrattario, che è legittimato a proporre impugnazione soltanto ove sorga controversia sulla concessione o meno della distrazione (Cass. 11/12/2014, n. 26089).
Nel giudizio di legittimità l’istanza di distrazione delle spese avanzata da parte del difensore non comporta l’instaurazione del contraddittorio con la controparte la quale, anche se soccombente, non è legittimata ad impugnare il provvedimento di distrazione.
Ne deriva che il difensore antistatario, non essendo parte, come non è legittimato a far valere un diritto proprio in sede di impugnazione della sentenza che dispone la distrazione o a contraddire l’impugnazione della controparte per far valere lo stesso diritto, allo stesso modo non può far valere l’interesse del soggetto patrocinato nel giudizio di merito, ove non munito della procura speciale richiesta dall’art. 365 c.p.c.. (Cass. Sez. Unite, 04/03/2016, n. 4250).
Il procuratore antistatario, in cui favore siano state distratte le spese di lite, non assume, nel successivo giudizio di impugnazione, la qualità di parte, salvo che si controverta proprio sulla concessione della distrazione (Leggi la sentenza, Cass. 27/04/2016, n. 8428).
Il debito per le spese, diritti ed onorari liquidati in sentenza in favore del procuratore antistatario è un’obbligazione pecuniaria. Pertanto, il ritardo nel pagamento produce automaticamente gli interessi legali e la corresponsione di questi ultimi soddisfa ogni pretesa da ritardo; detti interessi devono essere calcolati dal giorno della notifica della sentenza e fino al soddisfo, connotandosi la notifica quale atto di costituzione in mora del debitore (T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 07/05/2013, n. 396).
La richiesta di distrazione delle spese in favore dell’avvocato viene travolta dalla nullità della procura alle liti, né può rivivere automaticamente nel caso in cui la parte sani la nullità conferendo una nuova e valida procura, dovendo essere, in tal caso, espressamente reiterata (Cass. 21/01/2014, n. 1142).
La richiesta di distrazione delle spese in suo favore può essere formulata dall’avvocato anche nelle conclusioni o in comparsa conclusionale, senza che per questo venga violato il divieto del “novum” nel giudizio di legittimità.
Per tale domanda, che è autonoma rispetto all’oggetto del giudizio, non sussiste infatti l’esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla (Cass. civ. Sez. III, 12/01/2006, n. 412)
Nel giudizio di Cassazione, l’istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, può essere formulata anche in sede di memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.
Cass. 29/05/2014, n. 12111
Si considera antistatario il difensore che dichiara di aver assistito il proprio cliente senza aver riscosso gli onorari e anticipando le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 93 c.p.c., il procuratore che si dichiara antistatario, in caso di vittoria nel giudizio, può quindi richiedere al giudice di condannare la controparte al pagamento delle spese legali direttamente in suo favore.
Prevede inoltre il comma 2 che finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.