Legge – 30/12/2023, n.214 – Gazzetta Ufficiale: 30/12/2023, n. 303
EPIGRAFE
LEGGE 30 dicembre 2023, n. 214 (in Gazz. Uff. 30 dicembre 2023, n. 303). – Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA, TRASPORTI, RIFIUTI E COMUNICAZIONI
Articolo 1
Misure per l’adozione dei piani per la rete di trasporto del gas naturale e del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale
1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «Il Gestore trasmette annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «L’impresa maggiore di trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, trasmette ogni due anni»;
2) al comma 4, le parole: «il Gestore» sono sostituite dalle seguenti: «l’impresa maggiore di trasporto»;
3) al comma 6-bis, terzo periodo, le parole: «al Gestore» sono sostituite dalle seguenti: «all’impresa maggiore di trasporto»;
4) al comma 8, le parole: «il Gestore, per cause a esso» sono sostituite dalle seguenti: «l’impresa maggiore di trasporto, per cause a essa» e le parole: «al Gestore» sono sostituite dalle seguenti: «all’impresa maggiore di trasporto»;
b) all’articolo 36, i commi 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:
«12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e all’ARERA. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte seconda, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni e delle province autonome territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere, nonché previa acquisizione delle valutazioni formulate dall’ARERA ai sensi del comma 13. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni e alle province autonome, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica procede comunque all’approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l’attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e all’ARERA un documento sintetico relativo agli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo del presente comma e di cui al comma 13, che decorrono dalla data di presentazione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà.
13. Il Piano di cui al comma 12 è sottoposto alla valutazione dell’ARERA che, secondo i propri autonomi regolamenti, effettua una consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette l’esito della propria valutazione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica entro sei mesi dalla data di presentazione del Piano medesimo».
Articolo 2
Promozione dell’utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato
1. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica promuove, in collaborazione con l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione a fini di risparmio energetico e per assicurare l’accesso a nuovi servizi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L’ARERA disciplina gli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l’informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.
3. All’articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) nel caso dell’energia elettrica e del gas naturale, su richiesta del cliente finale, l’Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, per il tramite del Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, metta i dati del contatore di fornitura relativi all’immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale a disposizione del medesimo cliente finale o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili ovvero per l’erogazione di servizi da parte dei predetti soggetti terzi»;
2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) le attività funzionali all’attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza, avvengano in modo centralizzato per il tramite dell’Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. E’ istituito presso l’Acquirente Unico S.p.A. un registro informatico recante l’elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale ai sensi del comma 3, lettera d). Il registro di cui al primo periodo garantisce a titolo gratuito la messa a disposizione dei clienti finali di ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, comprese la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati. I costi sostenuti dall’Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del presente comma sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti dall’ARERA».
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle lettere d) ed e-bis) del comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, rispettivamente modificata e introdotta dal comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), del presente articolo, pari a 500.000 euro per l’anno 2023 e a 1.000.000 di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Articolo 3
Servizi di cold ironing
1. All’articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Per infrastruttura di cold ironing si intende l’insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all’erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto. L’erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell’infrastruttura di cold ironing, individuato dall’autorità competente nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il gestore dell’infrastruttura di cui al primo periodo è:
a) un cliente finale ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa;
b) un consumatore finale dell’energia elettrica, ai fini dell’applicazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire la riduzione dell’inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, applicabile ai punti di prelievo dell’energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01 del presente articolo»;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 01 trasferiscono i benefici derivanti dall’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 agli utilizzatori finali del servizio di cold ironing, ai quali garantiscono condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l’infrastruttura di cui al comma 01 insista su aree portuali già affidate in concessione ai sensi dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l’Autorità di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori».
Articolo 4
Modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. All’articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l’attuazione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni».
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 5
Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell’autotrasporto
1. All’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora non siano previste sedute d’esame nella provincia di residenza, è consentita la partecipazione alle prove d’esame anche in province diverse da quella di residenza, previa sottoscrizione di apposito protocollo in sede di Conferenza unificata».
Articolo 6
Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE
1. All’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione mediante il proprio sito web, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti di cui all’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40.
3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.
3-quater. I sistemi di gestione collettivi di cui al comma 2, che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter anche degli importi dei contributi così determinati».
Articolo 7
Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE
1. All’articolo 178-ter, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere».
2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 10-bis, le parole: «al 3 per cento, in almeno un raggruppamento» sono sostituite dalle seguenti: «all’1 per cento, in almeno un raggruppamento, o almeno pari all’1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento»;
b) all’articolo 33:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali»;
2) al comma 5, alinea, dopo le parole: «sistemi collettivi» sono inserite le seguenti: «e individuali».
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 8
Modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto
1. Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 49-ter:
1) al comma 3, dopo le parole: «può svolgere» sono inserite le seguenti: «, anche su base temporanea e occasionale,» e le parole: «, di rappresentanza o da rapporti che ne possano» sono sostituite dalle seguenti: «o di rappresentanza ovvero da altro rapporto che ne possa»;
2) al comma 5, le parole: «per la quale» sono sostituite dalle seguenti: «per il quale»;
3) al comma 6, dopo le parole: «del codice civile» sono aggiunte le seguenti: «nonché, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri, e l’articolo 49 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per i cittadini di Paesi terzi»;
4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Ai fini del presente codice, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l’autorità nazionale competente per le attività amministrative connesse alla figura professionale del mediatore del diporto, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206»;
b) all’articolo 49-quater:
1) al comma 3:
1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell’Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia»;
1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma di istruzione e formazione professionale ovvero di titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane»;
1.3) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia estinto, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il corso teorico-pratico di cui al comma 3, lettera e), è organizzato da enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’iscrizione al corso è in ogni caso subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dall’ente di formazione per la gestione del corso»;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento degli enti di formazione di cui al comma 4»;
4) al comma 6:
4.1) all’alinea, le parole: «del luogo in cui è stata commessa la condotta» sono sostituite dalle seguenti: «competente per il luogo in cui è stata commessa la violazione»;
4.2) alla lettera a), secondo periodo, le parole: «Esso è disposto» sono sostituite dalle seguenti: «L’ammonimento è disposto»;
4.3) alla lettera c), le parole: «nell’esclusione temporanea» sono sostituite dalle seguenti: «nell’interdizione temporanea»;
5) al comma 11, lettera d), le parole: «salvo che sia intervenuta la riabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia estinto»;
6) al comma 13:
6.1) le parole: «il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia»;
6.2) le parole: «con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
6.3) dopo le parole: «di cui al comma 3, lettera e), » sono inserite le seguenti: «limitatamente agli enti di formazione di diritto interno,» e le parole: «del luogo in cui» sono sostituite dalle seguenti: «competente per il luogo in cui».
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 9
Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale
1. All’articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’inclusione e la permanenza nell’Elenco di cui al comma 1 sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l’iscrizione, la permanenza e l’esclusione dei soggetti iscritti nell’Elenco di cui al comma 1. Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all’ARERA, all’AGCM, al Garante per la protezione dei dati personali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, esercitato nell’ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’eventuale esclusione motivata degli iscritti dall’Elenco di cui al comma 1, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell’attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dalle predette Autorità. L’ARERA formula la proposta di cui al secondo periodo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
2. All’articolo 51, comma 6, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile».
Articolo 10
Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici
1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l’offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell’Unione europea. Si applica il comma 3 dell’articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell’allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all’intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all’intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,59 W/m², per quanto attiene alla densità di potenza D.
3. All’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «in particolare il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «in particolare il Ministro della salute»;
b) dopo le parole: «alta frequenza» sono aggiunte le seguenti: «, e il Ministro delle imprese e del made in Italy effettua la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Comitato di cui all’articolo 6 al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico».
4. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo II
MISURE IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO
Articolo 11
Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:
a) prevedere, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell’esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;
b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell’ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.
3. Le amministrazioni competenti, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicono procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima ricognizione è effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell’articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all’articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l’eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l’amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salva rinuncia dell’avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell’originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.
6. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggiore durata prevista.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) la lettera f-bis) del comma 1 dell’articolo 7 e il comma 4-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) il comma 1181 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
c) l’articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. All’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
Articolo 12
Semplificazioni in materia di attività commerciali
1. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: «rinnovo dei locali» sono inserite le seguenti: «nonché accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,».
2. All’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un’impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare, in via telematica, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune dove l’esercente ha la sede legale dell’impresa, un’unica comunicazione con le date e l’indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresì le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all’ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici di cui all’articolo 3 dell’allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell’esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni».
3. Con riferimento alle strutture di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al fine di tutelare la natura di presidio urbano e di servizio rappresentati dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani, nonché in attuazione di quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno «Small Business Act» per l’Europa):
a) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
b) il comma 2 dell’articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
«2. Secondo la disciplina dell’Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità le regioni, le città metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono prevedere, d’intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all’insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l’adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli. I comuni possono altresì promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici. Le presenti disposizioni si applicano decorsi quattro mesi dalla data della loro entrata in vigore».
4. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
«l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall’articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d’intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all’insediamento di determinate attività in talune aree o l’adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività».
Capo III
MISURE IN FAVORE DEI CONSUMATORI E IN MATERIA DI PRODOTTI ALIMENTARI
Articolo 13
Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza
1. All’articolo 98-duodecies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del database per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza».
Articolo 14
Contratti di servizi a tacito rinnovo
1. Nella parte III, titolo III, capo I, sezione III, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo l’articolo 65 è aggiunto il seguente:
«Art. 65-bis (Contratti di servizi a tacito rinnovo). – 1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista, trenta giorni prima della scadenza del contratto, è tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare formale disdetta. La comunicazione di cui al primo periodo è inviata per iscritto, tramite sms o altra modalità telematica indicata dal consumatore, e la sua mancanza consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese».
Articolo 15
Misure di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma
1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari e degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, le fasi del lavaggio e dell’asciugatura di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all’interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate e in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell’aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1 dell’articolo 4, individuando le tecniche e le modalità di produzione dei prodotti di cui al presente comma, compatibili con la normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari»;
b) all’articolo 4, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati.
Capo IV
MISURE IN MATERIA FARMACEUTICA
Articolo 16
Preparazione dei farmaci galenici
1. All’articolo 68, comma 1, lettera c), del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: «, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente» sono soppresse.
Capo V
DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Articolo 17
Termine per il controllo delle concentrazioni
1. All’articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
Articolo 18
Misure per l’attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022
1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è l’autorità designata per l’esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828.
2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato pone in essere tutte le forme di collaborazione e cooperazione previste dal citatoregolamento (UE) 2022/1925, ivi inclusa l’assistenza nel corso delle ispezioni richieste dalla Commissione europea, all’uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza.
3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 38 del citato regolamento (UE) 2022/1925, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita gli stessi poteri di indagine di cui al titolo II, capo II, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsti per l’applicazione delle norme di concorrenza, all’uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza.
4. Nell’esercizio dei poteri di cui al comma 3, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può irrogare le sanzioni e le penalità di mora di cui all’articolo 14 della citata legge n. 287 del 1990.
5. Con le stesse modalità già previste per l’applicazione della citata legge n. 287 del 1990, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l’assolvimento delle funzioni in quanto autorità designata ad applicare il citato regolamento (UE) 2022/1925, può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre disposizioni tributarie, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato.
6. Gli esiti delle indagini eseguite a norma del citato regolamento (UE) 2022/1925 possono essere utilizzati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, compatibilmente con la normativa dell’Unione europea, ai fini dell’esercizio dei suoi poteri nei mercati digitali di cui al predetto regolamento (UE) 2022/1925, nonché in materia di intese restrittive della concorrenza, di abuso di posizione dominante, di abuso di dipendenza economica e di operazioni di concentrazione.
7. L’Autorità svolge i compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
8. Sono fatte salve le competenze di supervisione e controllo del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai profili regolati dagliarticoli 5, paragrafi 2, 6 e 10,7, paragrafo 8, 8, paragrafo 1, e 13, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) 2022/1925.
Capo VI
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Articolo 19
Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico
1. All’articolo 4, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «Sono altresì ammesse le partecipazioni» sono inserite le seguenti: «, dirette e indirette,» e dopo le parole: «nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici» sono inserite le seguenti: «e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori».
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, adotta linee guida con le quali sono definite le modalità che il gestore dello spazio fieristico osserva per garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta e completa informazione alle imprese terze che operano nel mercato fieristico. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dalla pubblicazione dell’avviso dell’avvenuta adozione delle linee guida nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 20
Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d’autore
1. All’articolo 180, secondo comma, numero 1), della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «opere tutelate» sono aggiunte le seguenti: «, a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati».
Articolo 21
Differimento dei termini per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
1. All’articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: «Entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro ventiquattro mesi».
Articolo 22
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Views: 9