Tribunale civile di Torino, Sezione 1, Sentenza del 10 novembre 2023, n. 4445
Nei contratti di mutuo il termine prescrizionale inizia – in ogni caso – a decorrere dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un rapporto giuridico unico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi. Ciò in quanto è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro. Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell’ultima rata.
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