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Corte di Cassazione civile, Sezione 3, Ordinanza del 3 novembre 2023, n. 30601

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 8889/2022 R.G. proposto da:

(OMISSIS) SRL, iplrpt, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), che lo rappresenta e difende in uno all’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, iplrpt, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), che lo rappresenta e difende in uno agli avvocati (OMISSIS), ( (OMISSIS)), (OMISSIS), ( (OMISSIS));

– controricorrente –

nonche’ contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 230/2022 depositata il 25/01/2022;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

RILEVATO CHE:

-la (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, nei confronti di (OMISSIS) s.r.l., che resiste con controricorso, chiedendo la cassazione della sentenza n. 230 del 2022 emessa dalla Corte d’Appello di Milano, pubblicata il 25 gennaio 2022, con la quale veniva rigettato l’appello proposto dalla stessa societa’;

– la societa’ ricorrente proponeva opposizione all’esecuzione, convenendo in giudizio la (OMISSIS) s.r.l., e per essa quale procuratrice la (OMISSIS) s.p.a., esponendo di aver concluso un contratto a tasso variabile con il (OMISSIS), di aver concesso ipoteca a garanzia della restituzione dell’importo preso a mutuo in favore del (OMISSIS) di aver ricevuto un atto di precetto da parte della Cerved, quale procuratrice di (OMISSIS), a sua volta cessionaria in blocco di una serie di crediti del (OMISSIS) tra i quali quello facente capo alla ricorrente, per complessivi 119.578,58 Euro;

– la ricorrente contestava la legittimazione di (OMISSIS) nonche’ il valore di titolo esecutivo del contratto di mutuo fondiario stipulato dalle parti originarie, in quanto condizionato e per incertezza della misura degli interessi;

– il Tribunale di Busto Arsizio rigettava la querela di falso proposta da (OMISSIS) e l’opposizione a precetto;

– la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello di (OMISSIS), avente ad oggetto anche la nullita’ della clausola del contratto di mutuo relativa al tasso Euribor per il periodo (OMISSIS);

– disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375 e 380 bis.1 c.p.c., il Collegio si e’ riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

CONSIDERATO CHE:

con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione degli articoli 111, 113 e 115 c.p.c. nonche’ dell’articolo 2697 c.c. contestando che la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della intervenuta cessione di un blocco di crediti senza specifica individuazione del rapporto oggetto di contestazione sia idonea a fondare la legittimazione attiva della controricorrente e sia sufficiente a dare contezza della intervenuta cessione del credito oggetto di causa;

con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge in riferimento all’articolo 474 c.p.c.: la ricorrente sostiene che il contratto originariamente concluso fosse un mutuo condizionato e di conseguenza che lo stesso non potesse essere considerato titolo esecutivo;

con il terzo motivo si denuncia la violazione della L. n. 287 del 1990 e dell’articolo 101 TFUE nonche’ la nullita’ della clausola del contratto di mutuo con la quale i tassi di interesse erano ancorati al tasso Euribor per il periodo (OMISSIS);

altro ricorso, che poneva la stessa questione sottoposta all’attenzione della Corte con il terzo motivo (in specie, la denunciata nullita’ del contratto di mutuo per illegittimita’ dell’indice Euribor, assunto a parametro determinativo degli interessi, quale conseguenza della decisione della Commissione Europea relativa alla manipolazione del tasso ufficiale Euribor ad opera di un cartello di istituti bancari) e’ stato rimesso alla discussione in udienza pubblica, con ordinanza interlocutoria n. 22946 del 2023, ritenuto che la spiegata impugnazione involgesse questioni giuridiche che, per novita’ e importanza, assumono indubbia valenza nomofilattica e suggeriscono pertanto la trattazione della causa in pubblica udienza;

si ravvisa pertanto l’opportunita’, anche per questo ricorso, che esso sia deciso previa discussione in udienza pubblica, previo rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo in pubblica udienza.

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