Deliberazione Co.re.com. Lazio n. 103/2023/CRL/UD/25
Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato. In base ai principi generali sull’onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. II 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell’obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento o che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi. Gli operatori devono fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, nel rispetto
delle previsioni normative e contrattuali ed in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, della delibera Agcom n. 179/03/CSP.
L’operatore ha ammesso di non aver fornito il servizio richiesto per giorni 24, con ciò aderendo alla prospettazione avversa e implicitamente ammettendo la propria responsabilità in riferimento alla pretesa indennitaria avanzata, la quale, per questa parte, deve essere pertanto accolta senza indugio.
La misura dell’indennizzo è da determinarsi in quella ordinariamente prevista, non ricorrendo l’ipotesi di cui all’art.13 comma 3 del Regolamento di cui all’allegato A alla delibera dell’Autorità n.347/18/CONS, trattandosi, come da prova fornita dall’operatore, di utenza “Privati”.
Deliberazione Co.re.com. 24-28-2023
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