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Bancassurance: è la compagnia assicurativa il titolare del trattamento

Nell’ambito dell’attività di distribuzione di polizze assicurative da parte degli istituti bancari, il ruolo di titolare del trattamento deve essere riconosciuto alla compagnia assicurativa, mentre le banche agiscono in qualità di responsabili del trattamento. È quanto stabilito dal Garante della privacy in un parere reso a una società assicuratrice.

La richiesta riguardava la corretta individuazione del ruolo soggettivo da attribuire agli istituti di credito che distribuiscono polizze assicurative (bancassurance), tenendo anche conto del trattamento dei dati relativi alla salute degli interessati (contraenti e assicurati), effettuato mediante la raccolta, la gestione, la trasmissione e la conservazione della documentazione e della modulistica relativa ai contratti di assicurazione delle compagnie, compresi i questionari anamnestici.

Nell’evidenziare la continuità dell’attuale disciplina in materia di protezione dati personali con il quadro normativo previgente, l’Autorità ha ricordato come al titolare spettino le decisioni su finalità e modalità del trattamento dati, nonché la responsabilità generale sui trattamenti posti in essere dallo stesso o da altri per suo conto. Il responsabile del trattamento svolge invece le attività delegate dal titolare.

Alla luce del Regolamento IVASS, per il Garante i ruoli ricoperti da compagnia assicurativa e banca intermediaria sono conformi a quelli del rapporto fra titolare e responsabile del trattamento. La banca che colloca prodotti assicurativi, infatti, prima di far sottoscrivere una proposta o un contratto ha l’obbligo di acquisire le informazioni utili a valutare le richieste e le esigenze del titolare. Sono inoltre le stesse compagnie assicurative a impartire a intermediari e dipendenti, le istruzioni idonee all’acquisizione delle informazioni utili e pertinenti alla tipologia di contratto offerto al contraente.

Nel rendere il parere, il Garante ha infine evidenziato la necessità che il ruolo svolto dall’istituto bancario nel collocamento di polizze assicurative sia adeguatamente indicato all’interno delle informative fornite agli interessati.

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