Antitrust: prescrizione biennale, sanzione di 600mila euro a S.A.S.I. S.p.A.
Secondo l’Autorità la società si è adeguata in ritardo e solo parzialmente agli obblighi informativi sulla disciplina e ha rigettato alcune istanze relative a crediti per consumi idrici fatturati dopo il 1° gennaio 2020.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a S.A.S.I. S.p.A., gestore del servizio idrico integrato nel territorio dell’ATO n. 6 Chietino, una sanzione di 600mila euro. Dal Procedimento dell’Autorità è emerso infatti che la società si è adeguata in ritardo, e solo parzialmente, agli obblighi informativi previsti dalla disciplina sulla prescrizione biennale. Inoltre ha rigettato alcune istanze di prescrizione relative a crediti per consumi idrici fatturati dopo il 1° gennaio 2020 e risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.
Dal 1° gennaio 2020 la disciplina della prescrizione biennale (o prescrizione breve), introdotta nel nostro ordinamento dalla legge di Bilancio 2018 e modificata dalla legge di Bilancio 2020, si applica anche ai servizi idrici. Da questa data dunque i consumatori possono eccepire la prescrizione per importi riferiti a consumi risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della bolletta e i gestori devono segnalare in fattura la presenza di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni prima, differenziandoli dagli altri importi, secondo le modalità previste dalla disciplina regolatoria.
In particolare, S.A.S.I. S.p.A. non ha fornito una tempestiva e completa informativa ai consumatori in merito all’entrata in vigore e alla vigenza della disciplina sulla prescrizione biennale nel settore idrico e ad oggi non c’è un’informativa adeguata sul sito internet della società. Secondo l’Autorità, poi, il suo comportamento presenta elementi di aggressività condizionando indebitamente i consumatori, indotti a corrispondere somme non dovute sebbene regolarmente eccepite, poiché non ha accolto le istanze di prescrizione sulla base di un’indimostrata responsabilità del consumatore e non ha fornito adeguati e convincenti riscontri alle istanze e ai reclami presentati.
L’Autorità Garante della Concorrgenza e del Mercato ha ritenuto che questi comportamenti integrino una pratica commerciale scorretta in quanto contrari alla diligenza professionale e idonei a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore in relazione, peraltro, ad un servizio di interesse primario.
Roma, 22 aprile 2022
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