Accise energia. Si ha il diritto di ottenere il rimborso
Addizionali accise. Si ha il diritto di ottenere dal fornitore di energia elettrica il rimborso
Il giudizio veniva introdotto da una società che citava in giudizio il fornitore del servizio di energia elettrica con cui aveva sottoscritto, nel 2009, un contratto. L’attrice richiedeva la restituzione di una ingente somma (Euro 33.480,00) versata a titolo di “addizionale provinciale sull’accisa per l’energia elettrica”, ritenuta non dovuta perché richiesta in contrasto con la normativa comunitaria.
La società attrice, in particolare, faceva riferimento alla violazione della Direttiva 2008/118/CE. Per questi motivi, richiedeva, ai sensi dell’art. 2033 c.c., il rimborso di quanto indebitamente pagato.
Si costituiva il Fornitore, contestando la domanda attorea sostenendo in particolare che, anche laddove tali somme fossero effettivamente non dovute, “non poteva e non può rimborsare alcunchè all’utente, stando a quanto sostiene la Cassazione, fino a che non ci sarà una sentenza a stabilirlo, poiché solo in tal caso il fornitore potrebbe a sua volta ottenere il rimborso dall’erario di quanto restituito all’utente”.
La decisione del Tribunale di Milano (sentenza n. 9077 del 8.11.2021). Il Giudice lombardo richiama la copiosa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (si veda Cass. N. 22343/2020, Cass. N. 22345/2020) che, anche recentemente, ha affermato che l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, va disapplicata per contrasto con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C – 553/13 e 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
Poiché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2018/118/CE occorre il cumulativo riscontro di due requisiti :
- Il rispetto delle regole di imposizione dell’Unione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta;
- La sussistenza di una finalità specifica.
Proprio la carenza di questo secondo presupposto farebbe venire meno la legittimità della pretesa, atteso che, si legge nella sentenza n. 9077/2021, “né la disposizione di cui all’art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio”.
Il Tribunale di Milano ribadisce dunque l’inapplicabilità delle addizionali alle accise sull’energia elettrica poiché incompatibili con il diritto dell’Unione Europea.
Ulteriori considerazioni. La sentenza, nel dichiarare il diritto della società attrice ad ottenere la restituzione delle somme richieste, per le motivazioni sopra richiamate, presente una ulteriore particolarità che la rende ancora più specifica.
Infatti, viene accolta la motivazione del Fornitore che non aveva dato corso alla richiesta di restituzione delle somme, in assenza di una sentenza passata in giudicato che la obbligasse ex art. 2033 c.c. Ed infatti, è la stessa Corte di Cassazione ad affermare che l’azione di rimborso ex art. 14, comma 4, TUA spettante al soggetto passivo “è un posterius della vittoriosa azione ex art. 2033 c.c. del consumatore” (Cass. 27306/2019 in motivazione).
Tutti coloro che intendano ricevere i rimborsi potranno rivolgersi ad uno degli Sportelli ADICU o chiamare il numero 06.88642693 o inviare una mail a segreteria@adicu.it per richiedere assistenza.
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