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Sanzione di 10 mln a TicketOne per abuso di posizione dominante

Il gruppo ha attuato una complessa strategia volta a precludere agli operatori concorrenti la vendita di un alto numero di biglietti per eventi live di musica leggera. Danni anche ai consumatori che non hanno potuto beneficiare di servizi migliori e prezzi inferiori praticati da altri operatori di ticketing

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di oltre 10 milioni di euro al gruppo CTS Eventim-TicketOne per abuso di posizione dominante. Il gruppo, che opera nel mercato italiano della vendita di biglietti per eventi live di musica leggera attraverso TicketOne S.p.A., ha violato l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea. Secondo l’Autorità TicketOne ha attuato una complessa strategia abusiva di carattere escludente che ha precluso agli operatori di ticketing concorrenti la possibilità di vendere, con qualsiasi modalità e tramite qualsiasi canale, una quota particolarmente elevata di biglietti per eventi live di musica leggera.

L’Antitrust nota che la strategia attuata da TicketOne si articola in una serie di condotte, attuate almeno dal 2013 e ancora in corso, che consistono nella stipula di contratti di esclusiva con i produttori e gli organizzatori di eventi live di musica leggera, nelle acquisizioni dei promoter nazionali Di and Gi S.r.l., Friends & Partners S.p.A., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l., nell’imposizione dell’esclusiva sui promoter locali, nella stipula di accordi commerciali con gli operatori di ticketing di dimensione minore o locale e nei comportamenti di ritorsione e boycott nei confronti del gruppo Zed, anche per escludere dal mercato rilevante Ticketmaster, un nuovo operatore di ticketing.

L’attuazione della strategia abusiva del gruppo ha danneggiato anche i consumatori perché l’impresa dominante ha potuto praticare commissioni di vendita dei biglietti per eventi live di musica leggera superiori a quelli dei concorrenti, limitando inoltre le possibilità di scelta e di acquisto dei consumatori tra i diversi operatori di ticketing (c.d. multihoming).

L’Autorità ha, inoltre, imposto all’impresa dominante di concedere agli operatori di ticketing concorrenti la possibilità di vendere con qualsiasi modalità e mediante qualsiasi canale, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, almeno il 20% del totale dei biglietti relativi agli eventi live di musica leggera prodotti o distribuiti da ciascun promoter ovvero dagli operatori di ticketing vincolati in esclusiva al gruppo CTS Eventim-TicketOne.

Roma, 19 gennaio 2021

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