Multa autovelox è obbligatorio depositare le foto in giudizio?
In giudizio fotografie necessarie se l’apparecchio è automatico
Se vi sono gli agenti di polizia al momento del rilievo fotografico la multa è valida anche se l’ente accertatore non esibisce foto in giudizio
In caso di multe attraverso l’utilizzo di apparecchiature elettroniche, la prova della violazione è costituita dai rilievi fotografici. Questi ultimi, sono necessari per provare la violazione ove essa sia contestata. Tuttavia plurime sentenze della Corte di Cassazione ( tra queste Cass. civ II sez. n. 14097/2008 e 1889/2008), hanno stabilito che ove vi sia la presenza degli Ageniti di polizia al momento del rilievo fotografico, l’esibizione di quest’ultimo non è necessario. Ciò perché l’affidabilità dell’accertamento è fornita dalla dichiarazione dei pubblici ufficiali, dichiarazioni che fanno fede, come atti pubblici. Nel caso invece gli apparecchi siano automatici, ossia non vi sia la presenza dell’Agente di Polizia al momento dell’accertamento, l’esibizione della documentazione fotografica in giudizio è obbligatoria e senza di essa il verbale dovrà essere considerato nullo. In questo caso infatti la prova della violazione è data unicamente data dalle fotografie e non si può desumere da nessuna dichiarazione di un pubblico ufficiale. Ad ogni modo è bene sottolineare che in entrambi i casi nel verbale di contestazione, l’organo accertatore deve comunicare al cittadino dove e quando può visionare il materiale fotografico relativo all’accertamento dell’infrazione. Dunque il cittadino deve essere sempre messo in condizione di potersi rendere conto personalmente del rilievo fotografico anche prima dell’eventuale presentazione del ricorso. Diversa la situazione se la multa viene contestata mediante ricorso al Prefetto, perchè in questo caso è l’autorità prefettizia a verificare il rapporto sulla multa dell’ente accertatore, quindi anche l’esistenza delle fotografie, prima di valutare se accogliere o meno il ricorso del cittadino.
Conclusione
Se si contesta, instaurando una controversia giudiziaria, ossia davanti al giudice di pace, una multa la cui violazione è stata accertata con autovelox, la pubblica amministrazione è tenuta a presentare tutta la documentazione relativa all’accertamento e tra queste vi è anche la documentazione fotografica. Ciò ai sensi dell’art. 6 comma 8 del Dl 150/2011. Tuttavia se quest’ultima dovesse mancare, il verbale sarebbe considerato nullo in caso di apparecchi rilevatori automatici, ossia funzionanti senza la presenza dell’Agente di polizia, viceversa ove siano presenti gli Agenti il verbale sarebbe considerato valido, anche in assenza della documentazione fotografica.
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