Giurisprudenza Sovraindebitamento

Cassazione civile, sez. 6, 20.08.2020, n. 17391

Tra gli aspetti interpretativi ancora discussi della Legge 3 2012 vi è la possibilità che il credito privilegiato (ad esempio un mutuo ipotecario) possa essere pagato in maniera dilazionata, oppure se tali crediti debbano essere saldati entro il primo anno dall’approvazione di una proposta di accordo, come previsto dal tenore letterale dell’art 8 della Legge 3 2012.

Pur in presenza di una consolidata giurisprudenza relativa al concordato che permette il pagamento dilazionato sottoponendo la dilazione al voto dei creditori, nel corso degli ultimi anni molti Tribunali hanno ritenuto di interpretare letteralmente la normativa sul sovraindebitamento. E’ quindi prevista la possibilità di moratoria del credito privilegiato solo per 12 mesi.

La Cassazione, interpellata sul punto, ha invece stabilito con la sentenza 17391/20 (coerentemente con la linea già espressa nel caso di un piano del consumatore) che la soddisfazione dei creditori privilegiati possa essere proposta anche in tempi superiori ad un anno, dando la possibilità ai creditori di esprimersi sul punto con il voto.

L’ordinanza n. 17391 del 20 agosto 2020 statuisce che la dilazione è ammessa purché si attribuisca ai titolari dei crediti privilegiati il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi (nell’udienza prevista per tale procedura),  in merito alla proposta del soggetto debitore.

Dice la Suprema Corte “…neppure le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali; invero esse non sono di per sé ostative perché il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto, i quali creditori sono gli unici a dover valutare se una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento”.

Importante notare come tale ordinanza richiami ed espliciti quanto espresso dalla precedente sentenza (Cassazione n. 17834/2019) che la Sesta sezione civile ha ritenuto di voler confermare.

In conclusione, si tratta quindi dell’ennesima pronuncia della Corte di Cassazione, che va è smontare interpretazioni restrittive espresse da alcuni Tribunali di merito sulla Legge 3/2012: impostazioni restrittive che negli scorsi anni hanno condizionato negativamente l’applicabilità della norma in alcuni fori.


Cassazione civile, sez. 6, 20.08.2020, n. 17391

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