Cass., ord. 27 gennaio 2020, n. 1824, Pres. Curzio – Rel. Riverso
Massima
In tema di crediti previdenziali iscritti a ruolo, la mancata impugnazione della cartella non determina l’applicazione del termine decennale di prescrizione ex art. 2953 c.c., in mancanza di un titolo giudiziale definitivo. Resta pertanto applicabile la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 3, l. n. 335/1995, anche nei confronti dell’agente della riscossione, non configurandosi alcuna novazione soggettiva o oggettiva del credito.
Commento
Prescrizione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo: conferma del termine quinquennale in assenza di titolo giudiziale definitivo
Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul dibattuto tema della prescrizione applicabile ai crediti previdenziali iscritti a ruolo e non opposti, affermando la prevalenza della prescrizione quinquennale, anche in presenza di cartella esattoriale non impugnata, qualora manchi un titolo giudiziale definitivo.
La controversia nasce da un’opposizione ad intimazione di pagamento, nella quale il contribuente aveva eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti vantati da INPS e INAIL. La Corte d’Appello di Firenze aveva accolto l’eccezione, rigettando l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Quest’ultima proponeva ricorso per cassazione, invocando l’applicazione dell’art. 2953 c.c. e quindi della prescrizione decennale, sostenendo che la cartella non opposta avrebbe avuto efficacia di titolo esecutivo equiparabile al giudicato.
La Corte rigetta il ricorso, richiamando la fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite n. 23397/2016, la quale ha escluso che la cartella esattoriale non impugnata costituisca un titolo giudiziale idoneo a determinare l’effetto sostitutivo e rafforzativo del diritto di credito necessario per l’applicazione della prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.
Quadro giurisprudenziale
La giurisprudenza di legittimità, in linea con Cass. S.U. 23397/2016, è ormai ferma nel ritenere che:
“La mancata opposizione della cartella di pagamento non determina la trasformazione del credito in titolo giudiziale, né comporta la novazione oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio” (Cass. n. 11335/2019; Cass. n. 31352/2018).
L’effetto di cristallizzazione del credito, che giustificherebbe l’applicazione del termine decennale, può prodursi solo in presenza di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato. Diversamente, la cartella – pur divenuta esecutiva – resta espressione di un credito pubblicistico sottoposto alla disciplina speciale dettata dall’art. 3, co. 9, l. 335/1995, che stabilisce un termine quinquennale di prescrizione per i contributi previdenziali.
Non ha rilevanza, ai fini prescrizionali, neppure la normativa invocata dall’agente della riscossione (art. 20, co. 6, d.lgs. 112/1999 o art. 1, co. 197, l. 145/2018), trattandosi di disposizioni riferite ai rapporti interni tra ente creditore e concessionario e non applicabili al contribuente.
Dottrina
La dottrina ha accolto favorevolmente l’orientamento tracciato dalle Sezioni Unite e confermato dalla sentenza in esame.
F. Gallo ha osservato come “la pretesa che la mancata opposizione alla cartella trasformi la natura del credito previdenziale collide con i principi dell’ordinamento, che subordinano l’applicazione dell’art. 2953 c.c. alla definitività di un accertamento giurisdizionale” (Rass. trib., 2017, p. 184).
In modo analogo, G. Rivetti evidenzia che “l’equiparazione della cartella non impugnata a titolo giudiziale non solo contrasta con la struttura del processo esecutivo, ma soprattutto disattende il principio di irrinunciabilità della prescrizione previdenziale, da qualificarsi come regola di ordine pubblico” (Dir. proc. amm., 2019, p. 329).
Infine, P. Tosi chiarisce che “il termine quinquennale previsto dalla l. 335/1995 prevale, in quanto speciale, su quello ordinario decennale, anche quando l’obbligazione venga portata a esecuzione mediante cartella non opposta” (Giur. it., 2020, 1, 114).
Considerazioni conclusive
La sentenza si inserisce nel consolidato indirizzo volto a garantire l’uniformità e la certezza della disciplina prescrizionale in materia previdenziale, sottolineando che l’esecutorietà della cartella non equivale a giudicato e non può incidere sulla durata della prescrizione.
Ciò risponde all’esigenza di bilanciare le prerogative della pubblica amministrazione con i diritti di difesa del contribuente e con i principi generali in tema di decadenze e prescrizioni, rafforzando l’affidamento nella prevedibilità delle regole sostanziali del processo esattivo.