Cass., Sez. Lavoro, 24 gennaio 2020, n. 1652, Pres. Manna – Rel. D’Antonio
Massima
In tema di crediti contributivi, la mancata opposizione alla cartella di pagamento non comporta la trasformazione del termine di prescrizione da quinquennale a decennale ex art. 2953 c.c., in quanto la cartella non costituisce titolo giudiziale definitivo, ma atto amministrativo privo di attitudine al giudicato; resta pertanto applicabile la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995.
Commento
Prescrizione dei crediti contributivi e mancata opposizione alla cartella: la natura amministrativa non trasforma il termine in decennale
La sentenza in commento si inserisce nel consolidato orientamento della Corte di Cassazione in tema di prescrizione applicabile ai crediti contributivi derivanti da cartelle di pagamento non opposte, confermando che anche in tale ipotesi resta ferma la prescrizione quinquennale, in assenza di un titolo giudiziale definitivo.
I fatti
La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina, aveva accolto l’opposizione all’esecuzione proposta dal contribuente ex art. 615 c.p.c., ritenendo prescritto il credito iscritto a ruolo, atteso il decorso di oltre cinque anni tra la notifica della cartella (10/05/2003) e l’intimazione di pagamento (27/11/2009).
Contro tale sentenza proponeva ricorso Equitalia Sud, sostenendo che la mancata opposizione alla cartella determinasse la definitiva iscrizione a ruolo del credito e che ciò comportasse l’applicazione della prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, ribadendo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016, secondo cui:
“La cartella di pagamento, pur divenuta definitiva per mancata opposizione, non è idonea a produrre gli effetti di un titolo giudiziale e, pertanto, non determina la conversione della prescrizione quinquennale in decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c.”
Viene così esclusa l’equiparazione tra efficacia esecutiva e efficacia giudiziale della cartella, riaffermando la natura amministrativa dell’atto. Ciò vale, osserva la Corte, anche per gli avvisi di addebito INPS, che dal 2011 hanno sostituito le cartelle per i crediti previdenziali, mantenendo la medesima disciplina prescrizionale (art. 30 d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010).
Quadro giurisprudenziale
La pronuncia si pone in linea con molteplici arresti giurisprudenziali, tra cui:
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Cass. S.U. n. 23397/2016, che ha escluso la conversione del termine breve in quello ordinario in mancanza di titolo giudiziale;
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Cass. n. 31352/2018 e Cass. n. 11335/2019, che confermano l’autonomia della cartella rispetto ai titoli giudiziari;
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Cass. n. 12759/2005, già antesignana di tale orientamento, in relazione alla funzione e agli effetti dell’iscrizione a ruolo.
Dottrina
La dottrina ha da tempo sottolineato l’importanza di distinguere tra efficacia esecutiva dell’atto e efficacia del titolo giudiziale:
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F. Gallo osserva che “l’atto amministrativo non impugnato non può trasformarsi surrettiziamente in una sentenza passata in giudicato, in assenza di un controllo giurisdizionale di merito” (Rass. trib., 2017, 2, p. 345);
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A. Buscema, evidenzia come “la prescrizione quinquennale trova la sua ratio nella natura pubblicistica e previdenziale del credito, che impone tempi certi e contenuti per l’esercizio dell’azione esecutiva” (Dir. proc. amm., 2018, p. 99);
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M. Basilavecchia ribadisce che “l’atto esattoriale, per quanto definitivo, non diviene titolo giudiziale se non sottoposto al vaglio del giudice, condizione imprescindibile per l’operatività dell’art. 2953 c.c.” (Riv. it. dir. proc. civ., 2020, p. 189).
Considerazioni finali
La sentenza n. 1652/2020 consolida il principio per cui la definitività della cartella non muta la natura del credito sottostante, né incide sul regime prescrizionale proprio dei contributi previdenziali, soggetti al termine quinquennale di cui all’art. 3, l. n. 335/1995.
In conclusione, l’orientamento della Corte risponde all’esigenza di certezza del diritto e tutela del contribuente, evitando che l’inerzia dell’amministrazione nel riscuotere i crediti si traduca in una lesione dei diritti soggettivi, a maggior ragione in assenza di un effettivo contraddittorio giudiziale.