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Il diamante non può essere considerato uno strumento finanziario secondo la definizione che di esso ha dato la giurisprudenza di legittimità.

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona ha condannato il Banco Bpm a corrispondere al ricorrente la somma di euro 32.206,66, oltre interessi legali dalla data della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio al saldo effettivo e alle spese di lite che liquida nella somma di euro 7.250,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % della somma dovuta per compenso, Iva e Cpa ed euro 259,00 a titolo di ripetizione del contributo unificato.

L’investimento finanziario si sostanzia in ogni contratto – non necessariamente standardizzato e/o incorporato in un titolo destinato alla circolazione – che vede l’utilizzo di un capitale che comporta l’assunzione di un rischio e a cui è correlata un’attesa di rendimento. Il capitale investito, in questo modo, viene remunerato per l’alea assunta e viene gestito da colui che ha proposto l’investimento. Per configurare tale forma di investimento, dunque, non è sufficiente che vi sia un accrescimento delle disponibilità patrimoniali dell’acquirente – cosa che potrebbe realizzarsi disponendo del bene (come, ad esempio, con la rivendita ad opera dell’acquirente di vini, opere d’arte, francobolli, manoscritti di pregio) – ma è necessario che l’atteso incremento di valore del capitale impiegato ed il rischio correlato siano elementi intrinseci all’operazione stessa.

La Corte di Cassazione, ha infatti avuto modo di chiarire in proposito che “gli investimenti di natura finanziaria, per essere assoggettati ai controlli (…) in quanto prodotti finanziari, debbono rispondere a caratteristiche economico – giuridiche che, se pur non tali da consentirne la riconduzione alla gamma delle fattispecie tipiche (di strumenti finanziari) elencate nel citato comma 2 (dell’art. 1 del TUF), siano quanto meno oggettivamente analoghe” (Cass. 15 aprile 2009 n. 8947) ed ancora che le caratteristiche tipiche di prodotto finanziario possono essere individuate in“… ogni conferimento di una somma di danaro da parte del risparmiatore con un’aspettativa di profitto o remunerazione, vale a dire di attesa di utilità a fronte delle disponibilità investite nell’intervallo determinato da un orizzonte temporale, e con un rischio” (Cass. sez. II, 05 Febbraio 2013, n. 2736).

La nozione di prodotto finanziario cosi delineata non comprende, quindi, le operazioni che portino al mero acquisto di beni materiali allo scopo di fruizione diretta o di consumo o anche con finalità di investimento non finanziario, ossia non inserito in una iniziativa economica condotta da altri.

Pertanto  la vendita di oggetti preziosi non è riconducibile ad un’attività di investimento di natura finanziaria, se non quando al trasferimento di proprietà del bene prezioso p collegato un contratto che riconosce una o più opzioni all’acquirente, come è stato nel caso esaminato dalla Suprema Corte nella pronuncia citata da parte ricorrente a sostegno della propria prospettazione (Cass. 5911/2018).

Il rapporto intercorso tra le parti ha anche generato a carico di Banco Bpm un obbligo di informazione e di protezione nei confronti del cliente a salvaguardia dell’affidamento in lui generato e il suo fondamento normativo può essere individuato, come suggerito dalla difesa attorea, nel disposto dell’art. 1173 c.c. (sul punto si veda Cass., sez. un., 26 giugno 2007 n. 14712 in tema di fondamento della responsabilità della  banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 legge assegni, l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo) e a tale conclusione non ostano le pronunce di merito prodotte dalla resistente, che non hanno esaminato tale questione poiché non era agitata in quei giudizi (la pronuncia del Tribunale di Milano dell’8 gennaio 2019 anzi ha evidenziato come la responsabilità della banca avrebbe potuto essere prospettata proprio sotto il profilo della violazione dell’obbligo di protezione).

In tale prospettiva viene allora in rilievo il consolidato indirizzo della Suprema Corte secondo cui nello svolgimento del rapporto contrattuale la buona fede implica non soltanto il rispetto della legge e delle pattuizioni contrattuali, ma altresì obblighi di protezione dell’altro contrante: in particolare sono dovute quelle cautele e attività ulteriori che, senza sacrificio eccessivo per una parte, consentono all’altra di conservare o conseguire le utilità nascenti dal contratto (c.d. buona fede integrativa, richiamata da Cass. 26 ottobre 2017, n. 25512; Cass. 7 novembre 2011, n. 23033 che parla in proposito di dovere di solidarietà contrattuale). E’ noto poi come la violazione degli obblighi informativi nella fase precontrattuale si traduca in una responsabilità contrattuale se il contratto si conclude.


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