Giurisprudenza consumatori

Cass., Sez. V Civile, 11 aprile 2019, n. 10137, Pres. De Masi – Rel. Zoso

Massima

È inesistente, e non semplicemente nulla, la notificazione dell’atto giudiziario eseguita tramite operatore postale privato, se effettuata anteriormente alla liberalizzazione introdotta dalla legge n. 124/2017, in quanto fino a tale data la notifica degli atti giudiziari mediante raccomandata era riservata in via esclusiva a Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio universale.


Commento

Nullità e inesistenza della notifica a mezzo posta privata prima della liberalizzazione del 2017: riserva esclusiva del servizio e limiti alla validità degli atti giudiziari

Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione si pronuncia su un tema di grande rilievo pratico in ambito processuale e tributario: la validità della notifica effettuata tramite operatore postale privato in epoca antecedente alla liberalizzazione introdotta dalla legge n. 124/2017.

I fatti

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento ICI per gli anni 2004 e 2005. L’appello contro la sentenza della CTP di Napoli era stato notificato al Comune di Lacco Ameno a mezzo di posta privata. La Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello per tardività, ritenendo che la notifica non fosse idonea a produrre effetti giuridici. La società proponeva ricorso in Cassazione, deducendo la validità della notifica in forza della direttiva comunitaria 2008/6/CE e dell’interpretazione evolutiva del quadro normativo nazionale.

La decisione

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, ritenendo inesistente la notifica effettuata a mezzo posta privata per atto giudiziario, in quanto, all’epoca, il servizio di recapito con valore legale era riservato esclusivamente a Poste Italiane S.p.A. quale fornitore del servizio universale, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 261/1999.

La Corte ribadisce che solo Poste Italiane godeva della presunzione legale di regolarità della notifica, con effetti probatori derivanti dalla spedizione tramite raccomandata. La successiva liberalizzazione del settore postale, operata dalla legge n. 124/2017, non ha valore retroattivo.

La direttiva 2008/6/CE, pur avendo previsto la soppressione dei diritti esclusivi nazionali nel settore postale, non era autoapplicativa e necessitava di attuazione interna, che è avvenuta solo con la citata legge del 2017. Pertanto, non era possibile disapplicare la normativa interna vigente prima di tale data, né poteva attribuirsi valore legale probatorio alla documentazione privata (fattura o distinta di invio) prodotta dall’operatore postale privato.

Quadro giurisprudenziale

La pronuncia si pone nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale:

  • Cass. civ., Sez. V, n. 20440/2006: “La notifica effettuata tramite soggetto diverso da Poste Italiane, in epoca anteriore alla liberalizzazione del settore, è giuridicamente inesistente e priva di efficacia”.

  • Cass. civ., Sez. trib., n. 7156/2016: “L’atto notificato con posta privata non può considerarsi regolarmente notificato né può produrre effetti sostanziali o processuali”.

  • Cass. civ., n. 27021/2014; n. 2262/2013: hanno ribadito che l’esclusiva spettava a Poste Italiane anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 261/1999, e fino alla completa liberalizzazione attuata nel 2017.

Profili dottrinali

La dottrina si è ampiamente espressa sul tema:

  • C. Consolo evidenzia che “la notificazione mediante soggetto non legittimato a norma di legge non dà luogo a nullità, ma a inesistenza giuridica dell’atto, con impossibilità di sanatoria anche per raggiungimento dello scopo” (Le notificazioni nel processo civile, Giuffrè, 2015).

  • G. Verde sottolinea che “la presunzione legale di conoscenza dell’atto non può estendersi a documenti rilasciati da soggetti privi del riconoscimento formale del servizio universale” (Corr. trib., 2016, p. 843).

  • A. Carratta, infine, osserva che “la direttiva comunitaria sulla liberalizzazione postale impone un’interpretazione evolutiva del sistema, ma non autorizza disapplicazioni anticipate delle norme interne che stabiliscono esclusive legali in materia di notificazione” (Riv. dir. proc., 2018, II, p. 289).

Conclusioni

L’ordinanza in commento rappresenta un chiaro monito a favore del rigore formale nelle notificazioni degli atti giudiziari e tributari, ribadendo il valore di ordine pubblico del corretto esercizio della funzione notificatoria.
La Corte riafferma che l’efficacia giuridica della notifica non può essere surrogata da equivalenti di fatto, richiedendosi un rispetto sostanziale e formale dei canoni previsti dal legislatore, a tutela della certezza del processo e della parità delle parti.


Sentenza n. 10137.2019

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.