CTP Roma, Sez. 1, sent. n. 3348/2018, dep. 17 settembre 2018
Massima
È inammissibile, per tardività, il ricorso proposto avverso un pignoramento presso terzi basato su cartelle già precedentemente notificate, se l’impugnazione avviene oltre il termine di sessanta giorni dalla conoscenza degli atti presupposti. In mancanza di tempestiva opposizione alle cartelle esattoriali, le relative pretese tributarie diventano irretrattabili, precludendo l’esame di vizi sostanziali e formali del pignoramento.
Commento
Inammissibilità del ricorso avverso pignoramento basato su cartelle già conosciute: decadenza, irretrattabilità e limiti all’opposizione esecutiva
Con la sentenza in commento, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha affrontato una questione di stretta attualità nel contenzioso esattoriale: la possibilità di contestare un atto di pignoramento presso terzi quando le cartelle sottese risultino già notificate e non impugnate entro i termini di legge.
I fatti
La società contribuente aveva impugnato un atto di pignoramento presso terzi, eccependo:
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l’illegittimità del pignoramento per abuso del mezzo esecutivo;
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l’illegittimità delle cartelle sottese, in parte non notificate, in parte prescritte o già annullate/parzialmente pagate.
La CTP ha dichiarato il ricorso inammissibile per quanto attiene alle cartelle (per decadenza dei termini) e infondato con riferimento all’impugnazione del pignoramento.
La decisione
La Commissione fonda la propria decisione su due argomenti principali:
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Tardività del ricorso: le cartelle risultavano già notificate con atti precedenti (29.11.2017), per cui il ricorso notificato il 5.3.2018 è da considerarsi tardivo rispetto al termine di 60 giorni previsto per l’impugnazione degli atti tributari (art. 21, d.lgs. n. 546/1992).
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Irritualità e infondatezza delle censure sul pignoramento: le cartelle non opposte sono divenute irretrattabili e, pertanto, non è più possibile contestare le pretese in sede di impugnazione dell’atto esecutivo. Né le deduzioni su “abuso del diritto” o “aggravamento della posizione del debitore” possono superare la legittimità dell’esecuzione fondata su crediti ormai consolidati.
Inquadramento normativo e giurisprudenziale
La pronuncia è coerente con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui:
“Le cartelle di pagamento non impugnate nel termine decadenziale non possono essere rimesse in discussione in sede di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, essendo divenute definitive e quindi irretrattabili” (Cass. civ., Sez. Un., n. 19704/2015; Cass. civ., n. 2888/2019; Cass. civ., n. 26043/2021).
Tale orientamento valorizza il principio di stabilità degli atti della riscossione e rafforza la funzione perentoria del termine di 60 giorni previsto dall’art. 21, d.lgs. n. 546/1992.
Anche la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità di tali limiti processuali, ritenendo compatibili con l’art. 24 Cost. le disposizioni che impongono termini stringenti per la tutela giurisdizionale, purché siano chiaramente stabiliti e conoscibili dalla parte (Corte Cost., sent. n. 522/2002).
Dottrina
La dottrina ha sottolineato l’importanza della tutela della certezza del diritto nel procedimento di riscossione. In particolare:
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R. Rordorf ha chiarito che “la definitività della cartella, anche se solo amministrativa, è idonea a cristallizzare il credito ai fini esecutivi, salvo che sia contestato tempestivamente” (Giur. it., 2017, p. 348).
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A. Fedele osserva che “la possibilità di far valere vizi della pretesa in sede esecutiva non può tradursi in una sanatoria della decadenza dal ricorso tributario: l’impugnazione tardiva è inammissibile anche se veicolata come opposizione all’esecuzione” (Riv. dir. trib., 2019, II, p. 157).
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P. Russo sottolinea come “l’abuso del diritto in sede esattoriale debba essere accertato in tempo utile, senza che possa giustificare una reviviscenza dei poteri difensivi dopo la scadenza dei termini di impugnazione” (Rass. trib., 2020, p. 224).
Conclusioni
La pronuncia della CTP Roma riafferma l’importanza dei termini decadenziali nel processo tributario e la funzione di preclusione definitiva delle cartelle non opposte. La possibilità di sindacare l’atto esecutivo si arresta, dunque, di fronte all’irrevocabilità del credito, salvo che si deducano vizi propri del pignoramento (inesistenza del terzo, mancanza di indicazione dei titoli, violazione di limiti normativi), che nel caso di specie non sono stati riscontrati.
La sentenza si pone a presidio della certezza giuridica della riscossione, scoraggiando manovre dilatorie e imponendo un esercizio tempestivo e responsabile del diritto di difesa da parte del contribuente.