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ACEA Energia spa – Mercato Libero, condannata a stornare gli importi erroneamente richiesti

ADICU: “Giusto riconoscimento di una pratica scorretta perpetuata da anni”

Il cliente aveva stipulato nel marzo 2013 con Acea Energia un contratto di somministrazione di energia elettrica, fascia monoraria e potenza di 15 kw/h; nel settembre 2013 chiedeva al call center il passaggio da mercato libero a maggior tutela, ma la convenuta non adempieva; nel febbraio 2014 riceveva una fattura di conguaglio per il periodo marzo – dicembre 2013 pari ad€ 3.908,55, che contestava, chiedendo altresì la verifica del contatore, richieste rimaste senza risposta; veniva esperita la procedura di conciliazione e nel settembre 2014 Acea Distribuzione s.p.a. verificava il regolare funzionamento del contatore ed Acea Energia emetteva una fattura di € 900,96 inerente il periodo di agosto 2014, parimenti contestata; nell’ottobre veniva emessa ulteriore fattura di € 1.022,55 relativa al conguaglio gennaio – agosto 2014, anch’essa contestata; la procedura di conciliazione si concludeva con il mancato accordo; chiede l’emissione di una nota di credito pari ad € 3.470,54 e l’accertamento negativo parziale del credito, con risarcimento del danno morale.
Il Giudice di pace di Roma, con la sentenza n. 4199/17, ha condannato ACEA Energia spa – Mercato Libero a ad emettere nota di credito in favore del consumatore pari al 40 % delle fatture contestate, provvedendo alla contestuale compensazione delle perite di dare e avere.

Il Giudice di Pace osserva che era onere di ACEA Energia spa provare che la potenza disponibile contrattualmente prevista fosse superiore a 16,5 Kw/h (potenza quest’ultima prevista dal precedente contratto con Sorgenia s.p.a. e presumibilmente mantenuta, neppure ipotizzandosi in atti ragioni che ne giustificassero l’aumento), e di preciso che tale potenza fosse pari a 18,5 kw/h, come dedotto e non provato dalla convenuta, non essendo a tal uopo idonea l’indicazione della potenza medesima contenuta nelle contestate fatture, in quanto è nel contratto, mai depositato, che il fornitore doveva determinare, con chiarezza e precisione, tutte le clausole che avessero rilievo in sede di conteggio delle somme dovute per i consumi, anche in attuazione del principio generale di buona fede oggettiva (articoli 1337, 1175 e 1375 c.c.).

Ne discende, che nelle fatture sono state conteggiate somme superiori del 40% rispetto al dovuto, che andranno detratte dal fornitore Acea Energia s.p.a. con apposite note di credito (obbligazione di facere), restando sino a tale momento sospesa l’esigibilità delle fatture parzialmente infondate nelle loro richieste di denaro.

“Siamo soddisfatti che finalmente sia stato giustamente riconosciuto il ristoro al nostro assistito oltre che un’indennizzo per una pratica scorretta perpetuata da anni – dichiara Camillo Bernardini, Presidente Nazionale di ADICU aps. La totale assenza di coerenza tra quanto riferito da ACEA Energia spa e quanto accertato dal Giudice di Pace di Roma ha consentito il rigetto delle opposizioni presentate dalla società elettrica che invece è tenuta a fornire il servizio richiesto al proprio cliente e informarlo in caso di cambiamento delle modalità contrattuali”.

Sentenza n. 4199/17

Sentenza-n.-4199.2017

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