Cass., Sez. III, 10 novembre 2016, n. 22946, Pres. Vivaldi – Rel. Rubino
Massima
È inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l’azione di mero accertamento negativo del credito proposta dal contribuente nei confronti dell’amministrazione finanziaria, fondata su una pretesa prescrizione del credito risultante da cartelle regolarmente notificate, in assenza di un’attività esecutiva in corso. L’estinzione per prescrizione può essere fatta valere solo in via di eccezione e non attraverso un’azione autonoma di accertamento negativo.
Commento
Inammissibilità dell’azione di accertamento negativo del credito in mancanza di procedura esecutiva: limiti e condizioni dell’interesse ad agire e della proponibilità della prescrizione come azione
La sentenza in commento affronta un profilo cruciale nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria: la possibilità o meno per il debitore di proporre un’azione di mero accertamento negativo del credito per far valere l’intervenuta prescrizione, in assenza di un’effettiva procedura esecutiva e di vizi nella notificazione delle cartelle esattoriali.
I fatti
Il contribuente, dopo aver riscontrato la presenza di cartelle esattoriali iscritte a ruolo, proponeva un’azione di accertamento negativo del credito, deducendo l’intervenuta prescrizione delle pretese sanzionatorie relative a violazioni del codice della strada.
La cartelle risultavano regolarmente notificate nel 2005 e 2006, mentre l’azione giudiziaria era stata avviata nel 2011. Non era stata però avviata alcuna procedura esecutiva nei confronti del contribuente.
Il Tribunale di Palermo aveva accolto l’appello del contribuente, ritenendo ammissibile il ricorso e prescritto il credito. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell’ente di riscossione, cassando la sentenza per difetto di interesse ad agire del contribuente.
Il principio affermato
La Corte afferma che:
“È inammissibile, per difetto di interesse, l’azione di accertamento negativo proposta dal contribuente che sia a conoscenza della cartella regolarmente notificata, in assenza di atti esecutivi o richieste di pagamento da parte dell’amministrazione”.
Secondo la Cassazione:
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il contribuente avrebbe potuto agire in autotutela amministrativa (richiesta di sgravio);
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l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. manca ove non vi sia un pregiudizio concreto, attuale e non altrimenti evitabile se non con l’intervento giudiziale;
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la prescrizione è un’eccezione e non può essere fatta valere in via autonoma tramite un’azione di mero accertamento, ma solo in funzione difensiva (artt. 2938-2939 c.c.).
Quadro giurisprudenziale
La sentenza si colloca nel solco di un orientamento già consolidato:
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Cass. civ., Sez. III, n. 20618/2016: l’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile solo in presenza di atti esecutivi o di una notificazione viziata della cartella.
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Cass., S.U., n. 19704/2015 (citata nella motivazione): consente l’impugnazione dell’estratto di ruolo solo in funzione recuperatoria, quando il contribuente non abbia potuto precedentemente esercitare il diritto di difesa a causa della mancata o invalida notifica della cartella.
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Cass. civ., Sez. V, n. 6395/2014: la prescrizione può essere eccepita solo nei procedimenti esecutivi o di opposizione, non attraverso azioni dichiarative autonome.
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Cass. civ., Sez. III, n. 11536/2006: l’interesse ad agire in accertamento negativo presuppone un’incertezza oggettiva e non superabile in via stragiudiziale, che nel caso di specie non sussisteva.
Dottrina
La dottrina si è espressa con chiarezza in senso conforme:
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M. Basilavecchia, “L’estratto di ruolo e il diritto alla tutela giurisdizionale”, (Dir. e prat. trib., 2017, II, p. 325), osserva come “l’impugnazione anticipata del credito deve ritenersi legittima solo in funzione di garanzia, e non può essere strumento surrettizio di riapertura dei termini decadenziali”.
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F. Gallo, sottolinea che “l’azione di accertamento negativo in campo tributario deve essere delimitata da un interesse giuridico attuale e non strumentale, e non può essere veicolo per sollevare eccezioni di prescrizione in via diretta” (Rass. trib., 2016, p. 583).
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C. Glendi, infine, evidenzia che “la struttura stessa dell’istituto della prescrizione esclude che il debitore possa farne valere gli effetti con azione diretta, salvo ipotesi eccezionali di tutela anticipatoria” (Giur. it., 2018, p. 91).
Considerazioni conclusive
La Corte riafferma un equilibrio tra garanzie del contribuente e certezza dell’azione amministrativa: la possibilità di contestare un credito già iscritto a ruolo non può tradursi in un’elusione delle preclusioni processuali.
In mancanza di una procedura esecutiva o di vizio di notifica, la tutela del contribuente deve passare attraverso l’autotutela o, se del caso, l’opposizione all’esecuzione e non mediante un’azione dichiarativa autonoma.
Si tratta di una decisione che valorizza il principio di economia processuale e tutela della funzione impositiva pubblica, con particolare attenzione all’uso corretto dell’azione giudiziaria nel processo tributario ed esattoriale.