Giurisprudenza consumatori

Giudice di Pace di Roma, Sez. V, sent. n. 40340 del 3 settembre 2012

Massima

È inammissibile l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. quando sia proposta per contestare vizi formali o procedurali della cartella esattoriale e dei verbali sottesi, anziché l’illegittimità della iscrizione a ruolo; in tali casi, la tutela deve essere esercitata mediante ricorso ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689/1981.


Commento

Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e rimedi impugnatori nei confronti della cartella esattoriale: distinzione tra vizi della pretesa e vizi formali dell’atto

La sentenza affronta una tematica centrale nel contenzioso esattoriale e sanzionatorio: la corretta qualificazione del rimedio impugnatorio esperibile in presenza di contestazioni riguardanti la cartella di pagamento e gli atti prodromici, in particolare la distinzione tra opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e ricorso ex art. 22 L. 689/1981.

I fatti

Il ricorrente aveva proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. avverso una cartella esattoriale, sostenendo che i verbali sottesi fossero stati elevati nei confronti di un soggetto omonimo, con data di nascita diversa dalla propria. Il Giudice di Pace ha accertato, tramite l’anagrafe tributaria, che l’errore era da attribuirsi a un mero errore materiale di trascrizione, non incidente sulla legittimità della pretesa.
Inoltre, il giudicante ha ritenuto inammissibile l’opposizione ex art. 615 c.p.c. per difetto di competenza funzionale, ritenendo che la contestazione andasse proposta nelle forme del ricorso ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689/1981, trattandosi di vizi formali e procedurali degli atti presupposti.

Il principio affermato

L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. è esperibile solo nei confronti della legittimità dell’iscrizione a ruolo e non può essere utilizzata per censurare vizi procedurali o formali del verbale o della cartella, per i quali è invece necessaria l’impugnazione nei termini e nei modi previsti dall’art. 22 della legge n. 689/1981.

Il Giudice chiarisce, con nettezza, che la via processuale seguita incide direttamente sull’ammissibilità dell’impugnazione: la sede dell’opposizione all’esecuzione non può trasformarsi in surrogato del rimedio ordinario di annullamento dell’atto.


Riferimenti giurisprudenziali

La sentenza si colloca in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato:

  • Cass. civ., Sez. II, n. 12627/2007: “In materia di sanzioni amministrative, la mancata tempestiva impugnazione del verbale comporta la definitività del titolo esecutivo, rendendo inammissibile l’opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. per contestarne la legittimità sostanziale”;

  • Cass. civ., Sez. II, n. 4784/2009: “L’opposizione ex art. 615 c.p.c. è limitata ai casi in cui si contesti l’esistenza o la validità del titolo esecutivo, non potendo essere utilizzata per contestazioni sulla fase anteriore”;

  • Cass. civ., Sez. Un., n. 22080/2017 (in tema tributario): “La cartella non impugnata tempestivamente diventa definitiva e non può essere contestata in sede esecutiva, salvo vizi propri dell’atto di esecuzione”.


Dottrina

Anche la dottrina ha ampiamente chiarito la distinzione tra i rimedi:

  • A. Carratta, “Le opposizioni esecutive: natura e limiti” (Riv. dir. proc., 2015, p. 1124), evidenzia come “la funzione dell’opposizione all’esecuzione è tipicamente difensiva e non sostitutiva dei rimedi di annullamento propri della fase amministrativa o cognitiva”.

  • G. Verde, commentando la legge 689/1981, sottolinea che “la proposizione tardiva dell’impugnazione rende definitiva la sanzione, e l’eventuale contestazione mediante opposizione all’esecuzione risulta inammissibile” (Giur. it., 2012, p. 543).

  • L. Viola, infine, afferma che “il giudice deve valutare non solo il contenuto delle doglianze, ma anche la via processuale scelta: la correttezza dello strumento è condizione di ammissibilità della domanda” (Corr. giur., 2016, p. 255).


Considerazioni conclusive

La pronuncia rappresenta un utile richiamo all’esigenza di correttezza procedurale nella scelta del rimedio giurisdizionale. Il contribuente o soggetto sanzionato che intenda contestare vizi formali o di legittimità dell’atto presupposto, deve farlo nei termini di legge mediante ricorso ordinario, e non attendere l’eventuale fase esecutiva per sollevare contestazioni ormai precluse.
La distinzione tra vizi del titolo e vizi dell’atto esecutivo rimane dunque centrale nella dinamica tra diritto sostanziale e processo, a tutela dell’efficienza e certezza della riscossione coattiva.


Sentenza n. 40340.2012 (2)

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