Cassazione civile sez. II, 26/09/2007, n.20202
SANZIONI AMMINISTRATIVE – Applicazione
Le norme che disciplinano la distribuzione dell’acqua potabile sono espressione della potestà regolamentare attribuita all’ente territoriale e, conseguentemente, possono contenere prescrizioni e divieti suscettibili di essere sanzionati, mentre sono assoggettati alle norme di diritto privato esclusivamente i rapporti negoziali di utenza. Pertanto, in caso di allacciamento abusivo di derivazioni di acqua a favore di terzi, compiuto in violazione del regolamento comunale che disciplina le modalità di distribuzione dell’acqua potabile, il Comune conserva la potestà sanzionatoria ai sensi dell’art. 106 del r.d. n. 383 del 1934 (applicabile “ratione temporis” alla fattispecie), in quanto non abrogata dall’art. 1 l. n. 689 del 1981 ma direttamente derivante dagli art. 5 e 128 (oggi abrogato e sostituito dall’art. 118) cost..
In senso conforme cfr. Cass. 26 settembre 2007 n. 20192.