Giurisprudenza consumatori

Cassazione civile sez. I, 29/09/2004, n.19531

PROCEDIMENTO CIVILE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE – Decisione – secondo equità

Nel giudizio innanzi al giudice di pace, concernente controversia di valore non eccedente i due milioni di lire (o la somma corrispondente in euro), la indisponibilità del diritto in questione preclude la pronuncia secondo equità, dovendo la disposizione dell’art. 113, comma 2, c.p.c. essere letta in correlazione con quella dell’art. 114 del codice di rito. Pertanto non può essere decisa dal giudice di pace secondo equità una causa in materia di somministrazione di acqua potabile da parte del Comune (che abbia assunto la gestione del relativo servizio) la quale, pur rientrando nei suddetti limiti di valore, abbia ad oggetto il diritto dell’ente pubblico territoriale di percepire dall’utente, in base alle norme di apposito regolamento comunale, l’importo corrispondente al consumo minimo, indipendentemente dall’effettivo raggiungimento di detta quantità minima di consumo, e ciò stante l’indisponibilità del diritto del Comune al conseguimento (irrinunciabile, una volta emanato il regolamento che lo preveda) di detto corrispettivo per la somministrazione dell’acqua potabile, tale indisponibilità direttamente discendendo dalle finalità di pubblico interesse perseguite dall’Amministrazione, restando a tale riguardo ininfluente che il rapporto con gli utenti sia disciplinato dalle regole privatistiche e, segnatamente, dagli art. 1559 ss. c.c.

In senso conforme alla prima parte della massima cfr. Cass. 12 giugno 2002 n. 8375

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